29 Marzo 2018

Sono in vigore da alcuni giorni le nuove norme tecniche per le costruzioni previste nel decreto 17 gennaio 2018.

Non siamo tuttavia in presenza di una profonda rivisitazione normativa, ma di un aggiornamento delle norme previgenti, sia in relazione all’evoluzione tecnico scientifica del settore delle costruzioni, sia a seguito dell’aggiornamento delle disposizioni dell’Unione Europea sulla libera circolazione dei prodotti da costruzione.

Come chiarito dal Consiglio superiore per i Lavori Pubblici nella nota 3187 del 21 marzo, le norme tecniche per le costruzioni saranno pienamente applicabili dal trentesimo giorno dalla pubblicazione in G.U., indipendentemente dalla emanazione della relativa circolare riportante le relative istruzioni applicative.

Al fine di evitare contenziosi, il legislatore ha previsto un periodo transitorio: “per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle nuove norme”.

Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai competenti uffici prima della data di entrata in vigore è possibile attenersi alle previgenti norme fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

Rispetto alle NTC 2008, sono state riscritte intere parti  per renderne più chiaro il contenuto ed è stata apportata una maggiore uniformazione terminologica e lessicale, sono stati eliminati alcuni refusi redazionali sia nelle formule che nel testo, sono stati aggiornati i riferimenti normativi e si è altresì proceduto ad una riorganizzazione complessiva delle norme, al fine di facilitarne la leggibilità.

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