Dal 1° settembre 2022, per ricorrere allo smart working, sarà sufficiente una comunicazione dei nominativi dei lavoratori e di altri pochi dati inerenti al rapporto di lavoro, fra i quali la data di inizio e di (eventuale) cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. I dati dovranno essere trasmessi telematicamente al ministero del Lavoro, così come previsto dal D.M. n. 149 del 22 agosto 2022.
Non si dovrà quindi allegare alla comunicazione, l’accordo individuale (come accadeva prima della pandemia), ma la sottoscrizione fra azienda e lavoratore, rimane comunque obbligatoria e dovrà essere conservata in azienda, per un periodo minimo di cinque anni dalla data di sottoscrizione.
Ricordiamo inoltre che viene ampliata la platea dei soggetti cui riconoscere priorità nella concessione dello smart working. Infatti, oltre alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ora, la possibilità di lavoro agile è estesa anche alle lavoratrici e lavoratori con figli fino a dodici anni di età o, senza alcun limite di età, nel caso di figli in condizione di grave disabilità; ai lavoratori con grave disabilità accertata (art. 3, comma 3, L. 104/1992) e ai dipendenti che rientrano nella nozione di caregiver familiare (art. 1, comma 255, L. 205/2017).