6 Ottobre 2022

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali cosiddetti “ordinari”  (l. 178/2020), sulla base della normativa attualmente vigente, ha termine il 31 dicembre 2022.

La misura del credito d’imposta spettante per tali beni varia in funzione dell’anno di effettuazione dell’investimento: 10% per il 2021 e 6% per il 2022. La normativa ha previsto, tuttavia, la possibilità di “prenotare” l’agevolazione. Pertanto, per i beni per cui è intervenuta l’accettazione dell’ordine e il pagamento dell’acconto, in misura pari al 20% del costo di acquisizione, entro il 31 dicembre 2021 e con consegna entro il 31 dicembre 2022, spetta il credito d’imposta in misura pari al 10%.

Allo stesso modo per i beni per cui è intervenuta l’accettazione dell’ordine e il pagamento del 20% dell’acconto entro il 31 dicembre 2022, con consegna entro il 30 giugno 2023, spetta il credito d’imposta in misura pari al 6%.

Per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati nel 2023, senza alcuna “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022, allo stato attuale, non è invece previsto alcun credito d’imposta.

Le imprese potranno tuttavia continuare a beneficiare del credito d’imposta per i nuovi investimenti in beni “4.0” anche oltre il 31 dicembre 2022, seppur, per i beni materiali “4.0”, la misura si riduce rispetto a quella prevista nel 2022 passando dal 40% al 20% del valore del bene per investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

Categories: Fiscale

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