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  • Riversamento del credito r&s: proroga al 31 ottobre 2023
10 Novembre 2022

Il Governo ha presentato, in sede di conversione in legge del d.l. 144/2022 (aiuti-ter), un emendamento che prevede il rinvio di un anno (dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023) del termine per la presentazione della domanda per accedere al riversamento del credito di ricerca e sviluppo indebitamente compensato di cui all’art. 5 commi da 7 a 12 del D.L. n. 146/2021.

Vengono aggiornati, di conseguenza, anche i termini per il riversamento delle somme:
• versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2023 (entro tale data, in caso di versamento rateale, è versata la prima rata annuale delle somme dovute);
• versamento della seconda rata entro il 16 dicembre 2024;
• versamento della terza rata entro il 16 dicembre 2025. In caso di versamento rateale delle somme, gli interessi matureranno a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Il rinvio del termine per aderire alla procedura dovrebbe permettere di superare i profili di criticità emersi, con l’auspicio che nel frattempo l’Agenzia delle Entrate chiarisca con una circolare i vari aspetti.

L’emendamento prevede, inoltre, la possibilità di certificare con la procedura contemplata dall’articolo 23 del d.l. n. 73/2022 (decreto semplificazioni) anche le attività di ricerca e sviluppo (R&S) svolte sulla base della previgente disciplina (articolo 3 del D.L. n. 23 dicembre 2013, n. 145 e successive modificazioni). Tale estensione, quanto mai utile, dovrebbe permettere di superare le incertezze interpretative che caratterizzano la misura.
Su tale ultimo aspetto, ricordiamo che, al fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa del credito d’imposta R&S (art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge di bilancio 2020 – legge n. 160/2019), l’art. 23, commi da 2 a 5, del citato d.l. n. 73/2022 introduce una certificazione preventiva. In particolare, viene disposto che le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta (prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies dell’articolo 1 della legge n 160/2019).
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (al momento non ancora emanato) saranno stabiliti i requisiti per i soggetti pubblici o privati in grado di rilasciare la certificazione, verrà istituito l’albo dei certificatori e saranno stabilite forme di vigilanza e modalità di richiesta della certificazione.

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