Ricordiamo che entro il 30 novembre 2022 è necessario inviare la comunicazione al Mise in relazione agli investimenti effettuati nel 2021 che danno diritto al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (di cui ai commi 189 e 190 dell’articolo 1, L. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell’articolo 1, L. 178/2020) anche se l’interconnessione è avvenuta successivamente.
Restano esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016.
La dichiarazione va firmata digitalmente dal legale rappresentante e va inviata in formato elettronico tramite PEC.
Il mancato invio del modello non comporta tuttavia disapplicazione o revoca dell’agevolazione.
Entro la stessa data, è necessario inoltre effettuare la comunicazione relativa: al credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2021 in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica (di cui all’art. 1, commi 200, 201 e 202, legge n. 160/2019 così come definite dal dm 26.5.2020) e al credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente sostenute nel 2021 finalizzate all’acquisizione o consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (di cui all’art. 1, commi da 46 a 56, legge n. 205/2017 e al DM 4.5.2018).