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  • Merci pericolose: per gli “speditori” cambiano le regole. Confartigianato chiede l’intervento del governo
13 Dicembre 2022

La normativa ADR, accordo europeo che regola i trasporti di merci pericolose su strada, viene regolarmente assoggettato a revisione biennale. Dall’obbligo di nominare un consulente per la sicurezza dei trasporti merci pericolose erano esclusi, fino ad ora, diversi soggetti ma con l’entrata in vigore dell’aggiornamento, il 1 gennaio 2023 rimarrebbero esclusi i “trasportatori”, “caricatori”, “scaricatori”, “imballatori” e “riempitori” ma non agli “speditori”. Fino a tale data erano previste specifiche esenzioni sulla base di basse quantità e bassi numeri di movimentazioni.

Purtroppo la nuova norma finirebbe per riguardare aziende che producono sia merci che rifiuti pericolosi o che esportano oltreconfine, configurate quindi come speditori in ADR.

Ne consegue che la scadenza (31 dicembre 2022) della deroga avrebbe un impatto significativo, anche in termini economici, su di un considerevole numero di aziende, obbligate dall’anno venturo a confrontarsi con un ulteriore adempimento in un periodo particolarmente delicato come quello attuale.

Confartigianato, insieme alle altre organizzazioni dell’artigianato, ha chiesto urgentemente chiarimenti ai ministeri interessati a partire da quello dei Trasporti, ma anche a quelli dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. I punti da chiarire sono l’esenzione parziale per unità di trasporto (1.1.3.6 ADR); per disposizioni speciali (3.3 ADR); per quantità limitata (3.4 ADR); per quantità esenti (3.5 ADR) e infine la definizione del campo di applicazione della disciplina di cui al Testo ADR al Cap 1.6.1.44 – l’identificazione delle aziende destinatarie dell’obbligo e se, al pari delle altre categorie, possa essere esentata anche la figura dello speditore contenuta nella norma, essendo a nostro parere non perfettamente identificabile nella figura dello spedizioniere come disciplinata dal Codice civile.

Lo stop all’esenzione, senza alcuna distinzione in base alla dimensione e alla tipologia delle aziende interessate, impatterebbe anche sulle imprese che dovessero effettuare anche una piccola spedizione occasionale di una qualsivoglia merce pericolosa, quale può essere, ad esempio, l’avvio a recupero o smaltimento “una tantum” di un quantitativo minimo di rifiuto pericoloso.

L’azione confederale intrapresa tende a sollecitare il Governo affinché provveda, entro il 31 dicembre 2022, a emettere gli opportuni provvedimenti integrativi delle norme fin qui emanate, sia per fugare ogni dubbio interpretativo che per evitare difformità applicative da parte degli organi di controllo preposti.

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