Ricordiamo che con l’introduzione della riforma del regime dei dividendi (l. 205/2017), dal 1° gennaio 2018, tutti gli utili, anche dei soggetti con partecipazioni qualificate, sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%, con l’effetto che, in molti casi, tale tipo di tassazione potrebbe risultare svantaggiosa per le persone fisiche percettrici di tali dividendi.
L’Agenzia è intervenuta più volte con interpretazioni diverse tra loro, generando così confusione sulla corretta determinazione della tassazione e sulla modalità operativa.
Da ultimo, con il principio di diritto n. 3/2022, ha chiarito, definitivamente, che è possibile applicare la tassazione maggiormente conveniente sugli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, “a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022”. Non è quindi richiesto che il pagamento del dividendo avvenga entro il 31 dicembre 2022.
La nuova impostazione viene tuttavia accompagnata da alcune considerazioni, infatti. l’Agenzia delle Entrate precisa che potrà contestare la “natura simulata” della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti. Occorre quindi fare attenzione ai comportamenti adottati.