28 Aprile 2023

Con la circolare n. 10 del 20 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulla misura contenuta nel cosiddetto “decreto Ucraina” (articolo 10-bis del Dl n. 21/2022) che prevede, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali per interventi edilizi (articoli 119 e 121 del d.l. n. 34/2020), l’affidamento dei lavori di importo superiore a 516mila euro esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici.

In particolare, in una prima fase transitoria, dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento dei predetti incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di rilevante importo deve essere affidata a imprese, anche subappaltatrici, che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, siano in possesso della certificazione SOA o abbiano almeno sottoscritto, alla medesima data, un contratto finalizzato al rilascio di tale certificazione (comma 1).

A decorrere, invece, dal 1° luglio 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della certificazione SOA (comma 2).

La circolare chiarisce che per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del d.l. n. 21/2022) e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, è possibile fruire degli incentivi fiscali a prescindere dalla SOA, anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2023; mentre per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022, è possibile fruire dei predetti incentivi fiscali, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023, qualora le imprese abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione, entro la medesima data. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023, la detrazione è condizionata all’avvenuto rilascio della certificazione SOA.

Per quanto concerne l’ambito applicativo, la circolare evidenzia che le “condizioni SOA” riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relative agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, del Dl n. 34 del 2020 (bonus diversi dal Superbonus).

Le “condizioni SOA” non sono invece applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir e a quello di “case antisismiche” di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del Dl n. 63/2013.

Viene poi evidenziato che per individuare i lavori di importo superiore a 516mila euro, per i quali è previsto l’obbligo della “condizione SOA”, occorre tener conto dell’importo dei lavori al netto dell’Iva.

In ultimo le Entrate, ricordando che il limite di 516mila euro deve essere calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto, chiariscono che le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.

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Info: Alessandro Di Domenico, ufficio edilizia, tel. 0521 219282.

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