Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 59/2023, che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti, entra in vigore il Rentri, (Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti).
Il nuovo strumento che disciplina l’organizzazione e il funzionamento definisce: i modelli e i formati del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione (di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006); i soggetti obbligati, tempistiche, modalità e costi di iscrizione; le modalità per la condivisione dei dati con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) per il loro inserimento nel Catasto, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni (l. 70/1994) e gli adempimenti trasmessi al Rentri; le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali; le modalità di accesso ai dati del Rentri da parte degli organi di controllo e le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.
I soggetti obbligati si iscriveranno al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, a seconda delle dimensioni delle aziende. Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della grandezza delle imprese: dai 15 ai 100 euro per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai 10 ai 60 euro.
I nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e il formulario di identificazione sono applicabili a partire dal 15 dicembre 2024. Fino a tale data, si continuano ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Come previsto dall’art. 21 del decreto, le modalità operative del sistema saranno definite, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali del ministero dell’Ambiente.