Dal 1 settembre non potranno più essere commercializzati, e di conseguenza utilizzati, prodotti contenenti TPO (ad es. gel per trattamento unghie semi permanente) in quanto classificati come reprotossici dalla nuova normativa europea.
Si segnala alla ditte che i prodotti rimasti a magazzino andranno smaltiti come rifiuti speciali oppure, sulla base di possibili accordi commerciali, restituiti ai fornitori.
Il Regolamento (UE) 2024/197 (allegato), pubblicato lo scorso 5 gennaio 2024, ha modificato l’allegato VI al Regolamento 1272/2008 (CLP) per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze.
Il nuovo regolamento introduce e/o rettifica diverse voci presenti nell’allegato VI al CLP, molte delle quali sono classificazioni di tipo CMR (cancerogeno-C; mutageno-M; reprotossico-R).
Si segnalano, in particolare, due sostanze classificate come Repr. Cat 1B, presenti in prodotti utilizzati nei trattamenti nail.
Si tratta del Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (Ossido di trimetilbenzoil difenilfosfina), un fotoiniziatore usato negli smalti per unghie in gel per aiutare la polimerizzazione sotto la luce UV, e della Dimethyltolylamine (Dimetil-4-toluidina o N,N- dimetil-4-metilanilina), condizionante per unghie utilizzato per facilitare l’adesione di altri prodotti come primer, smalti e gel.
Per effetto del regolamento, i prodotti contenenti le sopracitate sostanze saranno vietati a decorrere dal 1° settembre 2025 e pertanto, a decorrere da tale data, saranno vietate sia l’immissione sul mercato sia la messa a disposizione dei prodotti cosmetici non conformi.
Confartigianato Imprese ricorda che anche gli operatori del settore Benessere sono coinvolti. A partire dal 01/09/2025 non potranno più utilizzare i prodotti non conformi in loro possesso al fine dell’applicazione sulle clienti.
Qualsiasi diversa indicazione dovesse pervenire da parte di distributori e rivenditori è assolutamente non in linea con i dettami del regolamento.
In relazione al divieto, lo ricordiamo ancora una volta a partire dal 1° settembre 2025, di utilizzo e vendita di prodotti cosmetici contenenti Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide e Dimethyltolylamine, si forniscono alcuni chiarimenti utili al corretto smaltimento delle rimanenze dei prodotti non conformi (rifiuti pericolosi).
Il regolamento in oggetto non fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di smaltimento.
Come Confartigianato Imprese tuttavia, segnaliamo a seguire alcune linee guida operative sempre valide in base al D.Lgs. 152/06 Parte IV.
Classificazione come rifiuti pericolosi
I prodotti contenenti queste sostanze devono essere trattati come rifiuti speciali pericolosi(EER 20.01.13*, 20.01.27* o simili ad es…EER16.05.08=sostanza pura, oppure EER15.01.10=imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, ecc..).
È importante sottolineare che la classificazione dei rifiuti e l’attribuzione del codice EER spetta esclusivamente al Produttore dei rifiuti che ne risponde su tutta la filiera
Affidamento a ditte autorizzate
I centri estetici devono rivolgersi a ditte autorizzate al trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi, iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Registro di carico e scarico rifiuti (art. 190 d.lgs 152/06)
Le imprese di acconciatura ed estetica (codici di attività ATECO 96.02.01-96.02.02-96.02.03-96.09.02) per effetto dell’esonero previsto dal c. 6 dell’art. 190del D.lgs 152/2006 dall’obbligo di tenuta e gestione del registro di carico e scarico rifiuti, non sono tenuti a tale adempimento per lo smaltimento delle rimanenze dei prodotti contenenti Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide e Dimethyltolylamine.
Resta inteso che le Imprese che producono rifiuti pericolosi, gli stessi devono essere affidati per il trasporto ad aziende autorizzate o in alternativa trasportati in conto proprio previa iscrizione alla Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali.
Il regolamento suggerisce infine che eventuali accordi contrattuali con i fornitori possano prevedere la restituzione dei prodotti invenduti o non conformi.
È evidente, però, che non si tratta di un obbligo a carico dei fornitori, i quali possono o meno aderire in base ai rapporti contrattuali in essere con il cliente.