Dal prossimo 18 ottobre entrerà in vigore l’obbligo di utilizzo del documento di gara unico europeo (Dgue) e dei mezzi di comunicazione esclusivamente elettronici per ciò che riguarda le procedure di aggiudicazione, in attuazione all’articolo 40 del Codice Appalti, d.lgs. 50/2016.
Il documento di gara unico europeo elettronico, ai sensi dell’art. 59 della direttiva 2014/24/UE, recepito integralmente dall’art. 85 del Codice, è un’autodichiarazione, sviluppata sulla base di uno standard europeo, con cui l’operatore economico autocertifica il possesso dei requisiti per la partecipazione a gare d’appalto.
Nei documenti di gara per le procedure di appalto, le stazioni appaltanti dovranno indicare le informazioni sullo specifico formato elettronico del Dgue, l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del Dgue e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante. L’adozione del Dgue elettronico punta a ridurre gli oneri documentali ed economici a carico di chi partecipa alle procedure di gara e a semplificare le procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti.
Dal 18 ottobre dunque il Dgue dovrà essere predisposto esclusivamente in formato elettronico e non più cartaceo, in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID.
Per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre, “eventuali Dgue di formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati quale documentazione illustrativa a supporto”.
Secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n° 4, recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, in caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro, le stazioni possono acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un’autocertificazione ordinaria, nelle forme di cui al DPR n.445/2000. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle citate Linee guida, è necessario acquisire il DGUE. L’obbligo di acquisire il DGUE, ovvero l’autocertificazione ordinaria, si applica a tutti gli affidamenti sopra considerati, a prescindere da una soglia minima di spesa.
Ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il Dgue può essere riutilizzato per successive procedure di affidamento, a condizione che gli operatori economici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni. In tale dichiarazione l’operatore economico include l’indicazione del nuovo CIG, se disponibile, per la diversa procedura alla quale intende partecipare. Analoga operazione potrà essere adottata in caso di utilizzo dell’autocertificazione ordinaria.
Info: Alessandro Di Domenico, tel 0521 219282