15 Gennaio 2020

Le cessioni intra Ue sono operazioni non imponibili Iva se sussistono congiuntamente i seguenti requisiti: entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione sono soggetti passivi Iva; l’operazione è onerosa; vi è l’effettivo trasferimento fisico della merce dal territorio dello stato al territorio di un altro paese UE. Il diritto all’applicazione del regime di non imponibilità è anche subordinato alla presentazione di corretti elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) delle operazioni intracomunitarie.

La normativa finora non ha fornito un elenco di mezzi di prova idonei, tuttavia dal 1° gennaio 2020 interviene il regolamento UE 2018/1912, che, volto ad armonizzato la materia, definisce le prove documentali necessarie per applicare la non imponibilità. Le prove vengono distinte in due gruppi.

Elementi di prova di cui alla lettera a):

  • documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
  • polizza di carico;
  • fattura di trasporto aereo;
  • fattura emessa dallo spedizioniere.

Elementi di prova di cui alla lettera b):

  • polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
  • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello stato membro di destinazione;
  • ricevuta rilasciata da un depositario nello stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Il regolamento prevede che debbano essere fornite prove diverse a seconda di chi effettua il trasporto.

Trasporto effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto

Il cedente deve essere in possesso di almeno due elementi di prova di cui al gruppo a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente oppure, in alternativa di uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente.

Trasporto sia eseguito dall’acquirente o da un terzo per suo conto

Il venditore deve ottenere dal cliente, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione con la quale quest’ultimo certifichi che la merce è giunta nel paese di destinazione. Tale dichiarazione deve riportare: la data di rilascio; il nome e l’indirizzo dell’acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente. Il venditore dovrà inoltre essere in possesso di almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a), rilasciata da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra oppure, dal venditore e dall’acquirente oppure, di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente.

Pare evidente come sia difficoltoso fornire prove nei casi in cui il trasporto sia effettuato direttamente dal cedente o dal cessionario con mezzi propri o di come possa essere molto difficile ottenere tali documenti nel caso in cui il trasporto sia eseguito da un vettore incaricato dal cessionario.

Attendiamo dunque chiarimenti ufficiali.

Altre notizie