30 Settembre 2020

A seguito del silenzio assenso da parte della Commissione Europea dopo i tre mesi dalla notifica presentata dall’Italia, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto d’origine per i prodotti alimentari che contengono carni suine trasformate.

Il decreto interministeriale 6 agosto 2020 entra in vigore in via sperimentale dal 15 novembre prossimo fino al 31 dicembre 2021 e stabilisce l’obbligo di indicare la provenienza della carne suina (paesi di nascita, allevamento e macellazione) nei seguenti prodotti trasformati: carni suine macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina, compresi salumi e insaccati.

Restano esclusi i prodotti DOP, IGP, STG o protetti da accordi internazionali, nonché quelli fabbricati e commercializzati in altri stati dell’Unione Europea, in un paese contraente l’accordo sullo spazio economico europeo o in Turchia.
L’indicazione d’origine deve essere fornita in modo chiaro e facilmente leggibile nel campo visivo principale dell’etichetta, rispettando i requisiti dimensionali di cui al Regolamento UE 1169/2011, Allegato IV.

L’indicazione deve riportare le seguenti informazioni: “paese di nascita: nome del paese di nascita degli animali”; “paese di allevamento: nome del paese di allevamento degli animali”; “paese di macellazione: nome del paese in cui sono stati macellati gli animali”.
Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l’indicazione può apparire nella forma: “origine: (nome del paese)“.

La dicitura “100% italianoè utilizzabile solo quando la carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati esclusivamente in Italia.
Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione europea o extra europea, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: “origine: UE“, “origine: extra UE“.
Qualora l’indicazione dell’origine si riferisce a più di uno stato, il riferimento al nome del paese può essere sostituito dai termini “UE”, “extra UE” o “UE o extra UE”, a seconda dei casi.

La violazione delle disposizioni relative ai contenuti e alle modalità di esposizione dell’indicazione di origine è punita, ai sensi del d.lgs. 231 del 15 dicembre 2017, con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 16.000 euro. La sanzione è ridotta di un quarto se la violazione riguarda solo errori od omissioni formali.
Dopo il 15 novembre i prodotti etichettati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto, che non soddisfano i requisiti, potranno essere commercializzati fino a esaurimento scorte o entro il termine di conservazione previsto.
L’etichettatura dei prodotti trasformati che contengono carne suina va quindi ad aggiungersi ai provvedimenti che hanno già reso obbligatoria l’indicazione della provenienza del grano per la pasta, del riso, del pomodoro e del latte, la cui validità è stata recentemente prorogata fino allo stesso 31 dicembre 2021.

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