La legge di bilancio 178/2020 come di consueto, è una sorta di grande calderone con disposizioni eterogenee, dove, in particolare, troviamo nolti provvedimenti già conosciuti a seguito dell’emergenza Covid-19 e così prorogate per il 2021. Le vere novità non sono tantissime e spesso solo tratteggiate e in attesa di decreti attuativi. In tema di agevolazioni, inoltre, molte misure sono soggette all’autorizzazione da parte della Commissione UE, aspetto che ne complica la piena operatività.
Disposizioni in materia di licenziamento (commi 309 – 311)
Il divieto di licenziamento, già in vigore dal 17 marzo 2020 è stato esteso dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 (art. 1, commi 309-311).
La portata del divieto, introdotto per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia da Covid-19, ricalca integralmente l’art. 12, comma 9 del dl 137/2020 (decreto “ristori”).
Fino al 31 marzo 2021 dunque è precluso l’avvio delle procedure di licenziamenti collettivi e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impegnato nell’appalto sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola di contratto di appalto.
In merito ai licenziamenti individuali, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, della legge 604/1966 e sono sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge.
Il blocco dei licenziamenti, sia collettivi che individuali, non si applica in caso di cessazione definitiva dell’attività di impresa; accordo collettivo aziendale volto a incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo stesso (in tal caso ai lavoratori sarà riconosciuta la Naspi) e fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa e ne sia disposta la cessazione.
Ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale covid-19 (commi 299 – 305 e 312 – 314)
È prevista la concessione dei trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cigd, a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 12 settimane.
Le 12 settimane devono essere collocate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cigo e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di Cigd.
Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19, pertanto, i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del dl 137/2020 (decreto “ristori”), pari al massimo a 6 settimane, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla legge di bilancio 2021.
È espressamente previsto che i trattamenti introdotti dalla legge di bilancio 2021 siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2021).
Risultano confermati i termini di invio delle domande di trattamento e di trasmissione dei modelli SR41. In particolare: le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto i modelli SR41 entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale (commi 306 – 308)
Rimane confermato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi periodi di trattamento di integrazione salariale previsti dalla legge di bilancio 2021.
Nello specifico, viene previsto che i datori di lavoro in questione possano beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (originariamente introdotto dall’articolo 3 del dl 104/2020) per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile.
È espressamente previsto che i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali (come previsto dal decreto “ristori” – art.12, comma 14), possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale concessi dalla legge di bilancio 2021.
Contratti a termine: proroga o rinnovo (comma 279)
Il dl 104/2020 aveva introdotto la possibilità in deroga alla norma, di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi (quindi anche oltre la fine dell’anno 2020) e per una sola volta (indipendentemente che si tratta di proroga o rinnovo),
tramite sottoscrizione del contratto non successiva al 31 dicembre 2020.
Ora, il termine è stato portato al 31 marzo 2021, di conseguenza, i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di causali, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 marzo 2021 (anziché entro il 31 dicembre 2020).
Sottolineiamo che, anche con la modifica della scadenza dell’agevolazione, visto il limite di un solo utilizzo, è impossibile una nuova proroga o rinnovo acausale per chi ne abbia già fruito.
Incentivo all’occupazione giovanile (commi 10-15)
Per incentivare l’occupazione giovanile, per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, effettuate negli anni 2021 e 2022 è prevista l’estensione dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi 100 e seguenti della legge n. 205/2017, nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui.
L’incentivo è riconosciuto ai lavoratori che, alla data di assunzione o, di trasformazione, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (35 anni e 364 giorni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Per le aziende che hanno sedi/unità produttive al sud l’esonero contributivo, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
La norma prevede, inoltre, che l’esonero contributivo sia fruibile, dai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’incentivo previsto dalla legge di bilancio 2021, infine, non potrà essere fruito in caso di conferma in servizio dell’apprendista ovvero in caso di alternanza scuola lavoro (di cui ai commi 106 e 108 della legge n. 205/2017).
Esonero contributivo per l’assunzione di donne (commi 16 – 19)
In via sperimentale, per il biennio 2021-2022, è possibile beneficiare, in relazione alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne effettuate nel medesimo biennio (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022), dell’esonero contributivo introdotto all’articolo 4, commi 9-11 della legge n. 92/2012 (legge “Fornero”), attualmente previsto in via strutturale solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, nella misura del 100% (anziché 50%) nel limite massimo di 6.000 euro annui.
Il beneficio si applica ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail ed è riconosciuto per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato (in tale ultimo caso i 18 mesi decorrono dalla data di assunzione a tempo determinato); 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.
Condizione per la fruizione dello sgravio è che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Decontribuzione sud (commi 161-168)
Le disposizioni in esame estendono per il periodo 2021 – 2029 la decontribuzione introdotta dal dl 104/2020 (attualmente previsto fino alla fine del 2020), riconoscendo un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Lo sgravio è pari al: 30% dei complessivi contributi previdenziali, fino al 31 dicembre 2025; 20% dei complessivi contributi previdenziali, per gli anni 2026 e 2027 e 10% dei complessivi contributi previdenziali, per gli anni 2028 e 2029.
Proroga Ape sociale (comma 336)
È prorogata la possibilità di usufruire del cosiddetto Ape sociale.
L’Ape sociale, introdotto con la legge 232/2016 viene prorogato fino al 31 dicembre 2021, e consiste in una indennità erogata dall’Inps ad alcune categorie di lavoratori fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o fino all’ottenimento della pensione anticipata.
Per accedere all’Ape sociale è necessario appartenere a una delle categorie individuate dalla legge 223/2016 ed è necessario avere almeno 63 anni di età e un minimo di 30 anni di contributi, che diventano 36 anni per i lavoratori impiegati nelle attività gravose. Le lavoratrici madri hanno uno sconto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due.
Misure per i lavoratori fragili e con disabilità grave (comma 481)
Sono estese fino al 28 febbraio 2021 le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave (di cui all’art. 26 commi 2 e 2- bis, del dl n. 18/2020) con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell’esercizio dell’attività lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Congedo di paternità obbligatorio (commi 25 e 363-364)
Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è: prorogato anche per l’anno 2021, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021,nella misura di 10 giorni.
Ricordiamo che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo e anche per il 2021, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
La fruizione del congedo di paternità obbligatorio e facoltativo viene estesa anche ai casi di morte perinatale.