Dal 1° marzo 2023 coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’Inps, senza dover presentare una nuova domanda. Resta obbligatorio, invece, il rinnovo dell’ Isee per poter usufruire dell’importo completo.
Il rinnovo automatico dell’Assegno unico è una misura di semplificazione per gli utenti, realizzata anche grazie ai fondi garantiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (PNRR), che punta a valorizzare le banche dati dell’Istituto offrendo un servizio innovativo. I dati della domanda, infatti, saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto, che procederà a liquidare il beneficio in continuità.
I richiedenti dovranno tuttavia comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di Assegno unico trasmessa all’Inps prima del 28 febbraio 2023 (ad esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni Iban, maggiore età dei figli), integrando tempestivamente la domanda già trasmessa.
Per la quantificazione dell’Assegno unico permane, per tutti i beneficiari, l’obbligo di presentare la nuova DSU per il 2023, per rinnovare l’Isee. In assenza di una nuova DSU, correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato a partire da marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti.
Potranno invece presentare la domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno unico e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una domanda che non è stata accolta o che non è più attiva. Le domande possono essere presentate anche tramite il patronato Inapa.
Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione ricordiamo che – per le domande presentate entro il 30 giugno 2023 – l’Assegno unico è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Per ulteriori approfondimenti: circolare Inps 15 dicembre 2022, n. 132.
Caaf Confartigianato e Patronato Inapa sono a disposizione per presentare domanda Isee e Assegno Unico. Prendi appuntamento al numero 0521 2191 o scrivi a patronato@aplaparma.it.
Cos’è l’assegno unico
L’assegno unico universale (AUU) è il nuovo strumento di assistenza riconosciuto mensilmente dall’Inps che integra o sostituisce tutti gli altri predisposti finora a sostegno delle famiglie (ad eccezione del bonus asilo nido che rimane invariato). L’obiettivo dichiarato dal governo è quello di razionalizzare e migliorare il sistema delle agevolazioni alle famiglie e degli incentivi alla nascita.
A chi spetta
L’assegno unico spetta per ogni figlio minorenne e/o maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni d’età. In questo caso è possibile ottenere il beneficio se il figlio/i maggiorenne a carico presenta uno dei seguenti requisiti: frequenta corsi di formazione professionale, scolastica o universitaria; svolge un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; è disoccupato e risulta in cerca di un lavoro presso un centro per l’impiego; svolge il servizio civile universale.
In caso di disabilità del figlio a carico l’assegno unico spetta senza limiti d’età e a prescindere dai punti elencati sopra.
La domanda di assegno unico universale può essere presentata da cittadini italiani, residenti o con permesso di soggiorno, a prescindere dalla loro condizione lavorativa. Il beneficio spetta infatti a tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, agli autonomi, ai pensionati, ai percettori di reddito di cittadinanza, ai disoccupati e inoccupati.
Può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio. L’istanza può essere richiesta anche dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse del minore affidato o tutelato.
Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda va presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.
L’importo dell’assegno unico universale è determinato sulla base dell’ISEE (l’indicatore della situazione economica equivalente ndr.) del nucleo familiare del beneficiario della prestazione.
L’importo erogabile oscilla da un minimo di 50 euro (25 euro per i maggiorenni) a un massimo di 175 euro (85 euro per i maggiorenni), per figlio. In assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro, il beneficio spetta con l’importo minimo previsto per legge.
L’assegno viene erogato direttamente dall’INPS su conto corrente bancario o postale, o tramite altre particolari modalità contemplate dalla normativa.
L’importo dell’assegno può essere erogato per intero al richiedente o ripartito tra i due genitori.