E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 65/21 – “Anticipo Riaperture” – recante le nuove misure per la graduale ripresa della attività economiche.
Il provvedimento allenta alcune delle misure di sicurezza anti-covid e anticipa il percorso temporale per la riapertura di alcune attività nelle zone gialle che era stato fissato dal d.l. “Riaperture”, emanato ad aprile.
In sostanza viene confermata la gradualità, pur con una sensibile accelerazione.
Nel dettaglio le principali modifiche riguardano:
Coprifuoco (art. 1)
Dal 19 maggio, in zona gialla, il coprifuoco inizierà alle 23 (anziché alle 22), dal 7 giugno sarà valido dalle 24 e dal 21 giugno sarà completamente abolito. Anche durante il coprifuoco, rimangono comunque possibili gli spostamenti per motivi di lavoro, necessità e salute. Il ministro della Salute potrà stabilire orari diversi per eventi di particolare rilevanza.
Nelle zone bianche non si applica il coprifuoco.
Ristorazione (art. 2)
Dal 1° giugno, in zona gialla, le attività di ristorazione saranno consentite, anche al chiuso, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti.
Mercati e centri commerciali (art. 3)
Dal 22 maggio, in zona gialla, tutti gli esercizi commerciali presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi. Si ritiene che la norma si applichi anche ai servizi alla persona, pur se non nominati espressamente.
Palestre, piscine e centri benessere (art. 4)
In zona gialla, la riapertura delle palestre viene anticipata al 24 maggio (anziché al 1° giugno), mentre dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri termali e i centri benessere.
Eventi sportivi (art. 5)
In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive. Sono previste specifiche misure anti-contagio (posti a sedere preassegnati, rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, capienza massima consentita non superiore al 25% di quella massima autorizzata, etc.).
Impianti sciistici (art. 6)
Dal 22 maggio, in zona gialla, potranno riaprire gli impianti sciistici di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore.
Sale giochi (art. 7)
Dal 1° luglio, in zona gialla, saranno consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino, anche se svolte all’intero di locali adibiti ad attività differenti.
Parchi divertimento e tematici (art. 8)
Parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio.
Centri culturali, centri sociali, feste e ricevimenti (art. 9)
Dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”.
Dal 1° luglio, invece, saranno consentite anche le attività dei centri culturali, sociali e ricreativi.
Corsi di formazione (art. 10)
Dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.
Musei e altri istituti e luoghi della cultura (art. 11)
Si prevedono anche misure anti-contagio per l’apertura di musei e istituti della cultura.
Il provvedimento, inoltre, modifica i criteri di valutazione per entrare nelle varie fasce di rischio e stabilisce che la certificazione verde rilasciata a seguito del vaccino ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale e che la medesima certificazione è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
Con riferimento agli spostamenti dall’estero si ricorda che l’ordinanza del ministro della Salute del 14 maggio prevede l’ingresso dai paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo, senza più l’obbligo di quarantena. Rimane fermo quanto previsto dal DPCM 2 marzo con riferimento agli spostamenti all’estero per lavoro di durata non superiore a centoventi ore dei dipendenti di imprese con sede in Italia, per i quali non è previsto né l’obbligo di tampone né di quarantena.