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10 Marzo 2022

Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati (ex art. 57-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, e successive modificazioni).

Per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Per gli anni 2021 e 2022, pertanto, viene meno il presupposto disposto dalla normativa ai fini dell’ottenimento del beneficio che prevede un incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.
Per usufruire del bonus pubblicità, come previsto dall’art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono presentare entro il 31 marzo 2022 tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate a carattere di “prenotazione”, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” contenente i dati relativi agli investimenti che verranno effettuati nel 2022.

L’ammontare del credito d’imposta sarà determinato sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio 2023 con la  “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

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