La costituzione di un CONSORZIO di ditte può rappresentare uno strumento concreto ed importante per le imprese per migliorare la loro competitività sui mercati, per una razionalizzazione delle produzioni o al infine di contenere i costi di gestione e/o di approvvigionamento delle materia prime.
Lo scopo di aggregarsi ha come fine lo sviluppare insieme a taluni servizi che altrimenti da soli non si sarebbe nella condizione di poter realizzare e di poterli utilizzare ad un costo minimo e condiviso.
La caratteristica saliente del Consorzio è la possibilità di associare fra loro diverse imprese, che restano autonome, compatibilmente con i vincoli che liberamente si pongono nel contratto di consorzio, Il Consorzio comunque non interferisce né sull’autonomia economica, cioè di gestione, ne su quella giuridica delle imprese consorziate. I consorziati rimangono autonomi e liberi di agire, fatti salvi i vincoli e gli impegni consortili concordati.
L’attività consortile, attraverso l’attuazione di servizi, è quella di:
• Produrre un contrasto efficace alla concorrenza;
• Creare i presupposti e le pratiche per un coordinamento delle attività dei soci e degli associati;
• Acquisire lavori che altrimenti, come impresa individuale, non si avrebbe la possibilità di ottenere;
• Acquistare materie prime a prezzi favorevoli tramite un gruppo di acquisto.
Con il contratto di Consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive aziende.
La costituzione viene effettuata tramite atto pubblico stipulato da un notaio, tale atto viene registrato all’Ufficio delle Entrate. Successivamente vengono iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio.
Per costituire un Consorzio è sufficiente la presenza di almeno 2 imprese.
La Legge n. 240 del 21 maggio 1981 prevede dei benefici fiscali alle piccole e medie imprese che intendono aderire ad un consorzio (il numero delle ditte passa da un minimo di 2 ad un minimo di 5).