LEGGE DI BILANCIO 2022: POSITIVO IL GIUDIZIO DI CONFARTIGIANATO

Ecco i principali ambito d’intervento in materia fiscale e le novità per le imprese.

RIFORMA FISCALE
La legge di bilancio ha accolto la richiesta di Confartigianato di introdurre la riforma fiscale, prevedendo una diminuzione generale della tassazione Irpef, non solo con riduzione delle aliquote, ma anche con revisione delle detrazioni, permettendo così di non concentrare le risorse solo su alcune categorie di contribuenti, ma di avvicinare le soglie di reddito tra dipendenti e autonomi. Sebbene le stesse non siano ancora del tutto coincidenti, Confartigianato esprime parere favorevole rispetto alla riforma. In linea con la nuova articolazione prevista per l’Irpef dovranno essere riviste anche le addizionali regionali e comunali.
La riforma fiscale prevede anche l’esclusione dall’Irap per le imprese individuali e i lavoratori autonomi, fortemente richiesta da Confartigianato. L’esclusione comporta un risparmio, per le imprese, di oltre 900 milioni di euro ed elimina costi burocratici per 1,3 milioni di contribuenti, che non saranno più tenuti alla presentazione della dichiarazione Irap.

BONUS IN EDILIZIA
Il legislatore ha apportato anche novità “migliorative” alla disciplina delle detrazioni edilizie e alle disposizioni contenute nel dl “antifrode” (157/2021) confluiti appunto nella legge di bilancio. Numerose sono state le richieste presentate da Confartigianato nel corso dell’iter parlamentare e accolte nel testo normativo.
In materia di superbonus del 110%, Confartigianato ha chiesto e ottenuto la proroga del termine finale dell’agevolazione, previsto in generale al 30 giugno 2022, e posticipato di un ulteriore periodo, con diversa durata a seconda dei soggetti-committenti e della tipologia di intervento. Il medesimo beneficio è stato riconosciuto, in ogni caso, anche agli interventi trainati eseguiti congiuntamente.

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LE NOVITA’ IN AMBITO LAVORO

Anche le novità in ambito lavoro sono notevoli, ecco le principali:

MODIFICHE AL REGIME DI TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DAL PERIODO D’IMPOSTA 2022 (commi da 2 a 7)

La legge di bilancio 2022 introduce modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche.

In particolare, vengono riorganizzate le aliquote Irpef e gli scaglioni di reddito ed è rimodulata la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito prodotto. Viene, inoltre, modificata la disciplina del trattamento integrativo ed è disposta l’abrogazione dell’ulteriore detrazione. Tutte queste novità trovano applicazione dal periodo d’imposta 2022, dunque, già a partire dal mese di gennaio.

La riforma del regime di tassazione del reddito delle persone fisiche va necessariamente integrata con quanto disposto dal d.lgs n. 230/2021 che istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico, misura che, a partire da marzo 2022, andrà a sostituire le detrazioni per figli a carico.

Modificando l’art. 11, comma 1 del TUIR, riorganizzando le aliquote Irpef e gli scaglioni di reddito, nuove aliquote e scaglioni di reddito a decorrere dal periodo d’imposta 2022:

Scaglioni di reddito

Aliquota Irpef

fino a 15.000 euro

23%

oltre 15.000 e fino a 28.000 euro

25%

oltre 28.000 e fino a 50.000 euro

35%

Oltre 50.000 euro

43%

Modificando l’art. 13 del TUIR, rimodulando la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito prodotto con specifico riferimento ai:

    • Redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR

    • Redditi assimilati di cui al successivo art. 50, comma 1,

a decorrere dal periodo d’imposta 2022, le detrazioni sono così rimodulate:

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LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 

La riforma conferma la centralità dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, tra cui il Fondo di solidarietà dell’artigianato Fsba, chiarendo in primo luogo l’obbligatorietà anche per i datori di lavoro.

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (commi 191 219)

  • Lavoratori beneficiari (commi 191 192) Nel quadro degli obiettivi della riforma di universalizzazione e razionalizzazione degli strumenti di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro, per i periodi di sospensione o riduzione di attività, dal gennaio 2022, viene ampliata la platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali ai lavoratori a domicilio e a tutte le categorie di apprendisti, non solo ai professionalizzanti. Con la stessa decorrenza è ridotto a 30 giorni lavorati, dai 90 finora previsti, il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale. Queste disposizioni hanno portata generale per tutti gli istituti di integrazione salariale e vengono pertanto ad applicarsi anche a Fsba Fondo di solidarietà dell’artigianato.

  • Computo dei dipendenti (comma 193) Nel computo dei dipendenti sono considerati anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

  • Aumento degli importi dei trattamenti di integrazione salariale (comma 194) Dei due massimali oggi previsti viene soppresso per i medesimi periodi di sospensione o riduzione quello di importo inferiore e mantenuto quello di importo più elevato a prescindere dalla retribuzione di riferimento; il massimale è rivalutabile secondo quanto previsto dall’attuale normativa. Questa disposizione avente portata generale, interessa anche i Fondi Bilaterali, è già applicata da FSBA con riferimento alle prestazioni istituzionali del fondo.

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