La legge 51/2022, di conversione del d.l. 21/2022 (decreto Ucraina-bis), ha introdotto la norma secondo la quale l’esecuzione dei lavori per i quali è possibile accedere alle agevolazioni fiscali (superbonus 110%, ecobonus, bonus ristrutturazione e altri), se di importo superiore a 516mila euro, dovrà essere affidata alle imprese in possesso dell’attestazione Soa. Ma l’importo di 516mila euro è da considerare al netto dell’Iva? Se il monte lavori è pari a 800mila euro, il committente può sottoscrivere con la ditta esecutrice dei lavori due contratti, uno di importo inferiore ai 516mila euro (in cui rientrano gli interventi previsti dal superbonus) e uno per l’importo eccedente, che rimarrà completamente a carico del committente, senza ricorso alle agevolazioni fiscali?
Pur in assenza di specifici chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, riteniamo che l’importo dei 516mila euro sia al netto dell’Iva. In base al nuovo articolo 10-bis, introdotto dalla legge di conversione del d.l. 21/2022 e in vigore dal 21 maggio 2022, ai fini del riconoscimento del superbonus del 110%, ma anche dei bonus minori (eco e sismabonus, bonus edilizi ordinari e bonus facciate), l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro, relativi a tali interventi, dovrà essere affidata a imprese che dimostrino di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione Soa, rilasciata da una società organismo di attestazione. Il nuovo obbligo entrerà in vigore il 1° luglio 2023, anche se, dal 1° gennaio 2023, le imprese dovranno dimostrare di avere avviato le procedure per la richiesta di qualificazione che provvederà all’emissione del certificato.
La norma fa riferimento all’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro; pertanto, l’importo è da ritenere al netto dell’Iva. Tra l’altro, la prassi in tema di opere pubbliche ha ribadito come il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture sia basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’Iva, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Ciò anche per scongiurare disparità di trattamento in favore di imprese che eventualmente possono operare in regimi agevolati (per esempio i contribuenti forfettari). Evidenziamo, inoltre, che, ai fini della determinazione del plafond dei 516mila euro, non rilevano gli importi che riguardano l’attività di progettazione e servizi eventualmente affidati all’impresa. Per quanto riguarda l’affidamento a più soggetti dei lavori o l’affidamento in subappalto, il limite dei 516mila euro va riferito al singolo contratto o subcontratto.
Di conseguenza, se l’importo delle singole lavorazioni non supera tale soglia, le imprese esecutrici non dovranno essere qualificate. Pertanto, nel caso in esame, a fronte di importi di lavori pari a 800mila euro, il committente può sottoscrivere con la ditta esecutrice due contratti, uno di importo non superiore a 516mila euro, in cui rientrano gli interventi previsti dal superbonus, e uno per l’importo eccedente, che rimarrà completamente a carico del committente, senza ricorso (o anche con ricorso) ai bonus edilizi (anche minori, diversi dal 110).