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  • Cessioni del credito: in dirittura d’arrivo la legge di conversione del d.l.
6 Aprile 2023

Il disegno di legge di conversione del decreto “cessioni” (d.l. 11/2023) dopo essere stato trasmesso dalla Camera al Senato ha incassato ieri la fiducia ed è stato approvato in via definitiva. Manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per renderlo operativo. Comincia così un nuovo capitolo della lunga storia dei bonus edilizi.
Confartigianato è abbastanza soddisfatta in quanto il disegno di legge accoglie molte delle richieste presentate, anche se talune solo in parte. Alcune misure erano già indicate nell’articolo contenuto nella newsletter del 31 marzo (Leggi l’articolo) tra cui ricordiamo: l’estensione al 30 settembre 2023 del superbonus al 110% per gli interventi in corso sugli edifici unifamiliari (villette) o plurifamiliari autonomi; la possibilità di aderire alla remissione in bonis (entro il 30 novembre) per le comunicazioni di opzione per la cessione o lo sconto sul corrispettivo relative a spese 2022 che non sono state trasmesse entro il 31 marzo 2023; la possibilità di optare per la ripartizione della detrazione in 10 quote costanti, anziché in 4 e di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalla comunicazione di cessione e sconto.

Ecco qui un sunto delle ulteriori seguenti novità contenute nel disegno di legge di conversione.

1 In merito al tetto-soglia (di 516mila euro) per i lavori che richiedono l’obbligo dell’attestazione Soa alle imprese esecutrici, una norma di interpretazione autentica stabilisce che il limite deve essere calcolato facendo riferimento a ogni contratto di appalto e a ogni contratto di subappalto. Sempre nella stessa materia, con un’altra modifica – anch’essa di interpretazione autentica – il disegno di legge prevede che per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, occorre essere in possesso della qualificazione Soa o documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvio delle pratiche per ottenere l’attestazione solo entro il 1° gennaio 2023, non prima. In questo modo, il Parlamento conferma le indicazioni già fornite dall’Agenzia delle Entrate.

2 Il disegno di legge chiarisce che, per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base agli stati di avanzamento è soltanto una facoltà e non un obbligo. Anche l’indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, è una mera facoltà e non un obbligo. Ancora, il contribuente potrà avvalersi della remissione in bonis anche per l’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per sismabonus e superbonus (il cosiddetto allegato B).

3 Con riferimento all’edilizia libera, il disegno di legge di conversione prevede che, nel caso in cui non ci sia stato ancora l’avvio dei lavori entro il 16 febbraio, sarà necessario provare l’esistenza di un accordo tra le parti. Se è stato pagato un acconto entro il 16 febbraio, si ha diritto allo sconto o cessione. In assenza di un acconto, l’esistenza di un accordo vincolante «deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà». Una dichiarazione sostitutiva che si porterà dietro la responsabilità penale.

4 Con riferimento al bonus acquisti (come il sismabonus o il bonus 50%) il decreto legge prevedeva la non spettanza dello sconto o della cessione del credito se alla data del 16 febbraio non ci fosse ancora il preliminare di acquisto registrato. Il disegno di legge di conversione invece abbandona la data del preliminare e guarda alla data di presentazione della richiesta «di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi»: nel caso in cui sia arrivata entro il 16 febbraio, restano cessione dei crediti e sconto in fattura.

5 Il divieto di cessione e sconto in fattura non si applicherà ai lavori che accedono al bonus per la rimozione di barriere al 75 per cento. Ancora, vengono esclusi gli immobili danneggiati dai terremoti successivi al 1° aprile del 2009, ma anche quelli nelle zone colpite dall’alluvione nelle Marche. Lo stop alle cessioni, poi, non produrrà effetti su Iacp, Onlus e cooperative di abitazione. E non toccherà neanche i progetti di riqualificazione urbana già avviati. Nei Comuni collocati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 non ricadono nel blocco i lavori effettuati a valle di piani di riqualificazione che siano stati approvati dalle amministrazioni locali prima dell’entrata in vigore del decreto (il 17 febbraio).

6 La presentazione di un progetto in variante alla Cila o al diverso titolo abilitativo richiesto «in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire» non ha rilevanza «ai fini del rispetto dei termini previsti». Quindi, per misurare gli effetti della scadenza del 16 febbraio, si guarda alla prima Cilas e non a quelle successive, comunicate per variare il cantiere. Viene stabilito anche come, con riferimento agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della variante.

7 Abbiamo già detto (Leggi l’articolo)  che nella conversione del decreto entra una correzione che amplia lo scudo anti responsabilità, a favore di un numero più ampio di soggetti. La strada è doppia per arrivare all’esclusione per legge dalla responsabilità solidale tra cedente e cessionario. La prima è che chi compra il credito sia in possesso di una lunga lista di documenti, elencati dal decreto cessioni; la seconda è che i cessionari che acquistano i crediti da una banca si facciano rilasciare un’attestazione di possesso dei documenti di verifica del credito. In aggiunta, viene anche allungato e chiarito l’elenco dei documenti che vanno acquisiti al momento della cessione. Nella lista entrano due voci: il contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente e, nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, l’asseverazione che attesta l’efficacia degli interventi. Viene, poi, aggiunta la visura storica dell’immobile all’elenco. E viene specificato l’utilizzo dei documenti antiriciclaggio (che non dovranno essere rilasciati dai professionisti) e dei documenti legati ai lavori di efficientamento energetico.

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