L’articolo 4 del decreto “bollette”(d.l. 34/2023) (leggi l’articolo della Newsletter fiscale 31 /03) estende il credito d’imposta energia al trimestre aprile-giugno 2023 con percentuali che scendono rispetto al precedente trimestre: il bonus per l’acquisto di energia elettrica da parte delle imprese non energivore scende al 10% (dal precedente 35%), invece il bonus per l’acquisto di gas, utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici, da parte delle imprese non gasivore scende al 20% (contro il precedente 45%).
Tali decrementi si spiegano con la riduzione dei costi di energia e gas avvenuta negli ultimi mesi. Ricordiamo che i nuovi crediti spettano a condizione che i prezzi della fonte di riferimento, calcolati secondo le specifiche modalità previste per ciascuna di esse, siano cresciuti tra il primo trimestre 2019 e il primo trimestre del 2023 di oltre il 30%.
Il d.l. 34/2023 conferma la facoltà, per imprese che si riforniscono dallo stesso fornitore sia nei primi due trimestri del 2023 sia nel primo trimestre del 2019, di ottenere, previo richiesta specifica, dal fornitore stesso, una comunicazione nella quale viene riportato l’incremento di costo rilevante per fruire del bonus (primo trimestre 2023 su primo trimestre 2019) e il credito di imposta spettante. Il credito è compensabile in F24 senza limiti di importo fino al 31 dicembre di quest’anno (attendiamo i codici tributo).
I crediti possono essere compensati anche in data antecedente alla fine del trimestre a condizione che le spese sottostanti siano state sostenute e si sia in possesso della fattura di acquisto. È inoltre prevista la facoltà di cessione.