Ricordiamo che con la pubblicazione del Regolamento UE n. 1149/2020, dal 24 febbraio 2022 sono state introdotte importanti restrizioni per quanto riguarda i diisocianati che entreranno in vigore domani 24 agosto 2023.
I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati e un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici. Sono classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie e della pelle di categoria 1. Sono presenti in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti.
I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi: schiume poliuretaniche (ma in molte la percentuale è sotto lo 0,1%); colle poliuretaniche, il più delle volte difenilmetano diisocianato MDI (anche qui in molte la percentuale di diisocianato è sotto allo 0,1%); catalizzatori di molte vernici bicomponenti, non solo per le poliuretaniche ma a volte anche per le vernici all’acqua; resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, isolanti,vernici a base poliuretanica.
Queste sostanze trovano largo impiego, per esempio, nel settore delle costruzioni (schiume, fibre, elastomeri, materiali isolanti, pitture e vernici), ma si ritrovano anche nella predisposizione d’imballaggi, isolanti o riempitivi, adesivi, stampa, produzione e riparazione di veicoli, costruzione e manutenzione di barche, produzione di mobili ed elettrodomestici, eccetera.
Dal 24 febbraio è vietato immetterli sul mercato, in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che: la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
Da domani 24 agosto sarà, inoltre, vietato l’utilizzo dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che: la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso, o il datore di lavoro o lavoratore autonomo, garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Per «utilizzatori industriali e professionali» – si legge nel Regolamento – si intendono i lavoratori, ma anche datori di lavoro e lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, o sono incaricati della supervisione di tali compiti.
Nell’ottica di un efficace approccio prevenzionistico generale è fondamentale procedere – per quanto possibile, tecnicamente ed economicamente – ad una sostituzione nel ciclo produttivo dei prodotti contenenti le sostanze in questione, con prodotti che abbiano una concentrazione inferiore al suddetto valore soglia, oppure non siano formulati con diisocianati.