12 Settembre 2023
Con accordo siglato lo scorso 5 settembre le associazioni di categoria (Anaepa Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani e Claai Edilizia) e i sindacati dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea- Cgil) hanno apportato alcune modifiche al Ccnl 4 maggio 2022 applicabile ai dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili e affini in scadenza il 30 settembre 2024.
Le novità dell’accordo riguardano l’ambito di applicazione del Ccnl, l’aggiornamento del sistema di classificazione del personale (art. 77 del Ccnl) e la disciplina dell’apprendistato professionalizzante (allegato D al Ccnl).
Per quanto riguarda l’apprendistato professionalizzante sono state apportate modifiche alla durata del contratto, alla classificazione dei gruppi di lavorazione (con l’eliminazione del gruppo 1 super) e sono state rideterminate le percentuali retributive.
Questi i nuovi gruppi di lavoro con relativa durata:
gruppo 1, 60 mesi; gruppo 2, 51 mesi; gruppo 3, 48 mesi; gruppo 4, 36 mesi.
Di seguito riportiamo le nuove percentuali retributive:
• gruppo 1: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese, 76%; dal 13° al 24° mese, 79%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 48° mese, 91%; dal 49° al 60° mese, 96%;
• gruppo 2: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese,76%; dal 13° al 24° mese, 79%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 48° mese, 91%; dal 49° al 54° mese, 96%;
• gruppo 3: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese, 76%; dal 13° al 24° mese, 79%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%; dal 43° al 48° mese, 96%;
• gruppo 4: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese, 76%; dal 13° al 18° mese, 79%; dal 19° al 24° mese, 86%; dal 25° al 30° mese, 91%; dal 31° al 36° mese, 96%.
Inoltre, come disposto dall’art. 47 comma 4 del d.lgs n. 81/2015, ai fini della riqualificazione professionale, con decorrenza 1° gennaio 2022 è stata prevista la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante (senza limiti di età) i lavoratori che beneficiano del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall’art. 22-ter del d.lgs. n. 148/2015 e i lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
Come previsto dall’accordo 4 maggio 2022, allo scopo di promuovere percorsi di specializzazione professionale, le parti hanno introdotto la disciplina dell’apprendistato professionalizzante specialistico.
Il sistema di classificazione dei gruppi di lavorazione è articolato in tre categorie denominate, rispettivamente, gruppo 1 “Sp” (durata 54 mesi con inquadramento nel 4° o nel 5° livello al termine del periodo di apprendista- to), gruppo 2 “Sp” (durata 45 mesi con inquadramento nel 3° o nel 4° livello al termine del periodo di apprendistato) e gruppo 3 “Sp” (durata 42 mesi con inquadra- mento nel 3° livello al termine del periodo di apprendi- stato).
Di seguito le percentuali retributive applicabili:
• gruppo 1 “Sp”: dal 1° al 12° mese, 78%; dal 13° al 24° mese, 80%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%; dal 43° al 54° mese, 96%;
• gruppo 2 “Sp”: dal 1° al 12° mese, 78%; dal 13° al 24° mese, 80%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%; dal 43° al 48° mese, 96%;
• gruppo 3 “Sp”: dal 1° al 12° mese, 78%; dal 13° al 24° mese, 80%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%.
Per le novità relative al campo di applicazione del Ccnl e alla classificazione del personale rinviamo al testo integrale dell’accordo.
Segnaliamo che le novità in tema di apprendistato si applicano ai rapporti di lavoro stipulati a partire dal 1° ottobre 2023, mentre i contratti sottoscritti prima di tale data continueranno ad essere regolati dalla disciplina precedentemente in vigore e adegueranno la percentuale retributiva a partire dal primo semestre del 2024.

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