Area Edile
Con il verbale di accordo 20 maggio 2025 Anaepa-Confartigianato, Cna-Costruzioni, Fiae Casartigiani e Claai Edilizia con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane e Pmi edili e affini. L’accordo decorre dal 1° maggio 2025 e scadrà il 30 settembre 2028 da applicarsi ai rapporti di lavoro in corso al 1° maggio 2025 o instaurati successivamente.
INCREMENTI RETRIBUTIVI
L’intesa prevede un incremento complessivo a regime di 178 euro riferito al 1°livello da erogare in quattro tranche:
- 75,00 euro a partire dal 1° maggio 2025;
- 35,00 euro a partire dal 1° gennaio 2026;
- 35,00 euro a partire dal 1° gennaio 2027;
- 33,00 euro a partire dal 1° gennaio 2028.
L’aumento in busta paga medio è del + 11,25 % a regime e copre i 40 mesi di vigenza contrattuali fissati dal 1° maggio 2025 al 30 settembre 2028.
Orario di Lavoro
Le aziende in possesso dei requisiti previsti per accedere alla premialità, in presenza di periodi di maggiore intensità lavorativa o in caso di avversità atmosferiche e per tutelare la salute dei lavoratori, potranno rimodulare l’orario di lavoro.
In caso di superamento dell’orario normale contrattuale saranno corrisposte le maggiorazioni per straordinario.
A partire dal 1° gennaio 2026 le suddette aziende, che attuano tale procedura, potranno accedere al “Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo” costituito presso ogni Cassa Edile, per le sole ore eccedenti il regime ordinario di lavoro e con il limite delle 250 ore annuali di straordinario. Il Fondo prevederà un contributo, attraverso la compensazione sulla contribuzione delle Casse Edili.
Lavoratori Stranieri
Alle imprese che assumeranno dipendenti stranieri che faranno partecipare a corsi di alfabetizzazione linguistica gestiti dal Formedil, sarà riconosciuto uno sgravio contributivo, definito dalla contrattazione di 2° livello, sulla quota relativa alla formazione, a fronte del completamento del corso.
Modello Denuncia Unica Edilizia (D.u.e.)
Al fine di rendere uniformi procedure e comportamenti di tutte le Casse edili, dalla firma dell’accordo 20 maggio 2025 sarà costituita una Commissione paritetica che definirà un sistema di denuncia unica edile che entrerà in vigore dal 1° ottobre 2025. Il modello deve obbligatoriamente presentare i seguenti elementi: ore ordinarie, permessi retribuiti e non retribuiti, ferie, elemento variabile della retribuzione, contratto nazionale e provinciale applicato, ore di malattia, trasferta.
Trasferta
La disciplina della trasferta nazionale entra in vigore dal 1° ottobre 2025 (contestualmente all’introduzione della nuova denuncia unica) e si applica ai cantieri avviati successivamente a tale data. Dalla stessa data, sostituisce tutti gli accordi territoriali in materia di trasferta regionale. La disciplina si applica per i cantieri nei quali sia inviato dall’impresa un operaio in trasferta, situati nel territorio di competenza di altra Cassa edile. La disciplina delle contribuzioni tra le Casse edili decorrerà dal 1° giorno del 4° periodo di paga del suddetto primo operaio e dalla stessa data si applicherà anche per gli eventuali altri operai, inviati in trasferta successivamente al primo, nel medesimo cantiere purché la trasferta del singolo operaio duri per almeno un intero periodo di paga mensile. La Cassa edile di appartenenza resta l’unica referente per l’impresa e l’operaio restaiscritto alla Cassa edile di appartenenza. Gli adempimenti per imprese e Cassa edile sono uniformati e semplificati tramite l’uso di un apposito applicativo informatico predisposto dalla CNCE. Per evitare squilibri, in caso di scostamenti tra le singole Casse edili superiori al 5% rispetto a quanto generato dall’applicazione della trasferta, saranno effettuate le necessarie compensazioni tra le Casse.
PREMIALITÀ
Sono stabiliti prerequisiti e requisiti aggiuntivi per accedere a benefici e premialità previste dal contratto.
L’impresa deve possedere i seguenti prerequisiti:
- DURC valido;
- rispetto dell’art. 29 della Legge 341/95 e della delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015;
- certificato di congruità positivo (se richiesto).
Inoltre, deve possedere almeno due dei seguenti requisiti aggiuntivi:
- Iscrizione alle Casse Edili da almeno 5 anni;
- Iscrizione all’elenco dei Mastri Formatori Artigiani;
- Requisiti previsti dal Regolamento del “Fondo territoriale per la qualificazione del settore”;
- Adozione del Modello di Organizzazione e Gestione o SGSL;
- Applicazione della previsione contrattuale del 4 maggio 2022 (avanzamento qualifiche operaio);
- Richiesta di almeno 2 visite tecniche annuali da parte dell’Ente unificato territoriale.
Benefici previsti:
- Riduzione del 20% del contributo all’Ente unificato per chi soddisfa almeno il punto 4 o 6;
- Sgravio contributivo (fino al 40% dell’aliquota 0,75%) per chi possiede almeno due requisiti aggiuntivi.
Le percentuali e le modalità applicative sono definite dalla contrattazione di secondo livello e si applicano tramite compensazione sulle denunce alle Casse Edili.
Premialità per imprese e lavoratori (Accordo 20 maggio 2025):
- Maggiori prestazioni per operai rispetto al fondo 0,45%;
- Riduzione fino a 1/3 dei contributi dovuti a Formedil e CNCE;
- Contributo aggiuntivo dello 0,04% all’Ente nazionale per gli Enti bilaterali territoriali non conformi;
- Versamento APE al FNAPE in due fasi (9 mesi + 3 mesi), salvo dicembre come scadenza ultima.
SORVEGLIANZA SANITARIA
È avviato un progetto sperimentale annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025) di sorveglianza sanitaria degli operai con riferimento alle patologie maggiormente incidenti nel settore. Il datore di lavoro che si avvalga del medico competente selezionato dall’Elenco nazionale riceverà un rimborso da parte del Formedil fino a concorrenza dell’importo individuato nella convenzione che il Formedil ha sottoscritto con il Ministero della salute e comunque entro un importo massimo di € 100,00. Il datore di lavoro che si avvarrà del proprio medico competente avrà diritto a un rimborso spese fino a concorrenza dell’importo individuato dalla convenzione.
FONDO QUALIFICAZIONE E SVILUPPO
Particolarmente significativa è inoltre l’istituzione del Fondo “Artigianato Qualificazione e Sviluppo”. Con il Fondo le Parti Sociali introducono una misura innovativa e concreta di sostegno all’impresa anche con finalità assistenziali.
Esso rappresenta un tassello inedito nel panorama della bilateralità. È infatti in grado di offrire strumenti di accompagnamento e tutela in un comparto dove l’imprenditore è spesso soggetto esposto e poco coperto da tutele dirette. L’obiettivo è promuovere qualificazione, aggiornamento professionale e supporto attivo all’attività d’impresa.
CATALOGO FORMATIVO NAZIONALE
Il Catalogo viene ufficializzato come strumento di riferimento per la progressione professionale e la definizione degli standard minimi di formazione. Viene inoltre strutturato un sistema di premialità, sia per le imprese che per i lavoratori, che valorizza concretamente la partecipazione attiva al modello contrattuale di settore.
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
I contratti integrativi da rinnovare negli anni 2024 e 2025 avranno efficacia non anteriore al 1° febbraio 2026.
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Le Parti si impegnano a definire entro il 30 giugno 2025 una normativa sul contributo contrattuale al Fondo Prevedi.
Area Autotrasporti
Con l’accordo del 6 dicembre 2024 scorso, tra le parti sociali è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL da applicarsi ai dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, scaduto il 31 marzo 2024.
L’intesa interviene sia sulla parte economica del CCNL in parola, sia su taluni aspetti della parte normativa, per la parte economica, decorre dal 1° gennaio 2025 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2027, per le modifiche normative, dalla data di sottoscrizione.
L’accordo stabilisce un incremento dei minimi tabellari con decorrenza Gennaio 2025; Gennaio 2026 e Giugno 2027, per complessivi € 140,00, sul livello 3s per il personale non viaggiante e B3 per il personale viaggiante e viene inoltre introdotta alle medesime scadenza una nuova voce retributiva, “EPA” (Elemento Professionale di Area) per complessivi € 90,00 sul livello 3s per il personale non viaggiante e 120,00 sul livello B3 per il personale viaggiante, che ha effetto su tutti gli istituti contrattuali e legali.
Per quanto riguarda la parte normativa, tra le novità, troviamo:
- Classificazione del personale – All’interno della classificazione dl personale non viaggiante, vengono eliminati alcuni profili professionali (che saranno vigenti fino all’esaurimento del personale in forza) e introdotti nuovi profili.
Il 31/12/2025 sarà soppresso il livello 6J ed a tale data i lavoratori passeranno al livello 6.
- Trasferte – dal 1° gennaio 2025 gli importi dell’indennità di trasferta sono i seguenti:
| Durata | Territorio nazionale | Territorio estero |
| Da 6 a 12 ore | € 28,33 | € 31,94 |
| Da 12 a 18 ore | € 35,02 | € 45,05 |
| Da 18 a 24 ore | € 43,16 | € 62,49 |
- Preavviso di licenziamento e dimissioni: Per il personale viaggiante non in prova il periodo di preavviso è pari ai seguenti giorni di calendario, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana:
– Liv. 3 (par. A, B e C): 20 giorni;
– Liv. 2 (par. D, E e F): 15 giorni.
- Lavoro a Tempo determinato:
Il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato, anche a tempo parziale non può eccedere mediamente nell’anno il 41% degli assunti a tempo indeterminato.
- Attività Stagionali:
vengono individuate come stagionali le seguenti attività di autotrasporto:
– attività legate al settore agricolo;
– attività legate a incrementi di volumi concentrati in particolari periodi dell’anno;
– Trasporto di combustibili vari compresi nel periodo invernale
– attività legate al turismo
– attività legate alla distribuzione farmaceutica di vaccini.
La durata massima del contratto stagionale è fissata in 6 mesi comprese eventuali proroghe.
- Danni:
La procedura che può portare che può portare ad una trattenuta in busta paga per danni è stata aggiornata. Le principali novità riguardano datori di lavoro con mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate:
– obbligo di comunicazione alle RSU/RSA, OO.SS. Stipulanti il presente contratto, il tipo di assicurazione adottata, i relativi importi di franchigia per danni, ed eventuali clausole di contratto (l’obbligo non vige per le aziende prive di rappresentanza sindacale interna).
– Per i danni verrà addebitato l’importo inferiore tra danno e franchigia assicurativa, laddove esiste una copertura KASKO.
– I danni sui quali può essere operata la trattenuta devono riguardare il mezzo.
– I limiti di trattenuta sono stati rivisti: l’intero importo verrà rattenuto nei casi di dolo e colpa grave e per danni al mezzo fino a 3.000,00 euro, per danni superiori la trattenuta a carico del lavoratore potrà essere del 75% fino ad un tetto di 15.000,00 euro.
Area Comunicazione
Con l’accordo del 18 novembre 2024 scorso, tra le parti sociali è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende Artigiane e Piccole Medie Imprese dell’area della Comunicazione scaduto il 31 dicembre 2022.
L’intesa interviene sia sulla parte economica del CCNL in parola, sia su taluni aspetti della parte normativa, per la parte economica, decorre dal 1° gennaio 2023 e avrà validità fino al 31 dicembre 2026, per le modifiche normative, dalla data di sottoscrizione.
L’accordo stabilisce un incremento dei minimi tabellari pari € 200 (€ 207 per le PMI non artigiane) a regime per i lavoratori inquadrati al livello “IV” da erogarsi in 4 Tranches.
A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, (gennaio 2023 – novembre 2024) ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario a titolo di una tantum suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato, pari a euro 150.
L’erogazione dell’importo di cui sopra avverrà in due rate, rispettivamente euro 100 con la retribuzione di febbraio 2025, e euro 50 con la retribuzione di ottobre 2025, agli apprendisti verrà corrisposto in misura del 70%, per i lavoratori part-time l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Per quanto riguarda la parte normativa, tra le novità, troviamo:
– Contatto a tempo determinato: è consentita l’apposizione di un termine a contratti di durata non superiore a 36 mesi, per qualsiasi attività tra le causali possibili viene aggiunta la seguente: “realizzazione di nuovi business legati all’innovazione digitale e all’intelligenza artificiale”.
– Scatti di anzianità: a decorrere dal presente rinnovo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato maturano gli scatti di anzianità, per gli apprendisti già in forza la decorrenza della maturazione del primo scatto sarà gennaio 2025.
L’importo dello scatto di anzianità sarà di € 10,00, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva, al termine dell’apprendistato, gli scatti già maturati con le modalità sopra descritte, saranno rivalutati ai valori previsti dal livello conseguito.
– Malattia: è stata prevista l’estensione del periodo di comporto di ulteriori 90 giorni, relativamente ai lavoratori con disabilità certificata ai sensi della legge n. 68/99.
Area della meccanica
Con l’accordo del 19 novembre 2024 scorso, tra le parti sociali è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende Artigiane dell’area della Meccanica scaduto il 31 dicembre 2022.
L’intesa interviene sia sulla parte economica del CCNL in parola, sia su taluni aspetti della parte normativa, per la parte economica, decorre dal 1° gennaio 2023 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2026, per le modifiche normative, dalla data di sottoscrizione.
L’accordo stabilisce un incremento dei minimi tabellari (oltre agli importi di AFAC riconosciuti con accordo 21 dicembre 2023) di € 120,00 (€ 109,00 per il settore odontotecnico) a regime per i lavoratori inquadrati al livello “4°” da erogarsi in 4 Tranches.
Per quanto riguarda la parte normativa, tra le novità, troviamo:
– Scatti di Anzianità: a decorrere dal presente rinnovo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato maturano gli scatti di anzianità, per gli apprendisti già in forza la decorrenza della maturazione del primo scatto sarà gennaio 2025.
L’importo dello scatto di anzianità sarà di € 10,00, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva, al termine dell’apprendistato, gli scatti già maturati con le modalità sopra descritte, saranno rivalutati ai valori previsti dal livello conseguito.
– Termini di preavviso di licenziamento e dimissioni: i termini di preavviso per gli operai del settore metalmeccanico ed installazione impianti sono stati così rideterminati:
Fino al 5° anno di servizio: 5° e 6° liv. 20 giorni
Fino al 5° anno di servizio: 3° e 4° liv. 25 giorni
Da 6 a 10 anni di servizio: 5° e 6° liv. 25 giorni
Da 6 a 10 anni di servizio: 3° e 4° liv. 30 giorni
Oltre 10 anni di servizio: 5° e 6° liv. 30 giorni
Oltre 10 anni di servizio: 3° e 4° liv. 35 giorni
– Quota rinnovo Contrattuale: l’accordo Stabilisce che le aziende effettueranno una trattenuta di € 30,00 sulla retribuzione di Aprile 2025 a titolo di partecipazione alle spese peri il rinnovo contrattuale, tale trattenuta non sarà operata ai lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali, in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile.
Le aziende porteranno a conoscenza i lavoratori di tale trattenuta entro il 31 gennaio 2025 prossimo, i lavoratori, entro il termine di 10 giorni potranno esprimere tramite dichiarazione scritta la rinuncia a tale trattenuta.
Le imprese verseranno le somme trattenute entro il mese di aprile 2025.
Per ulteriori informazione rivolgersi al nostro ufficio paghe.