Dal 1° gennaio è diventato definitivo il divieto di circolazione dei sacchetti di plastica usati per imbustare la frutta e la verdura al supermercato o nelle ortofrutta.
Il prezzo di vendita dei sacchetti (per singola unità) che saranno rilasciati a pagamento, dovrà risultare dallo scontrino o dalla fattura d’acquisto dei prodotti.
È stato inoltre introdotto il divieto di circolazione graduale, a partire dal 1° gennaio 2018, dei sacchetti ultraleggeri, forniti a fini igienici o come imballaggio primario per alimenti sfusi (reparti ortofrutta, gastronomia, macelleria, pescheria), che non rispettino i criteri di compostabilità.
La nuova norma riguarda quindi sia i sacchetti utilizzati per trasportare la spesa che quelli più leggeri, con spessore inferiore ai 15 micron, usati per imbustare la frutta e la verdura e altri prodotti venduti sfusi al banco del supermercato.
I sacchetti dovranno contenere una percentuale crescente di materia prima rinnovabile (carbonio biobased): per le borse utilizzate per il trasporto almeno il 30%, per le altre il 40% dal 1° gennaio 2018, il 50% dal 1° gennaio 2020 e non inferiore al 60% da gennaio 2021. Tutti dovranno essere biodegradabili e compostabili, rispettando lo standard internazionale UNI EN 13432, e per questo motivo necessiteranno di una certificazione da parte di enti accreditati.
Ai consumatori dovranno essere fornite precise informazioni a riguardo: dovranno essere apposte diciture identificative sulle borse commercializzabili (gli elementi identificativi del produttore e diciture idonee ad attestare il possesso dei requisiti di legge, quali ad esempio “borsa per il trasporto riutilizzabile con spessore di… micron e % di plastica riciclata del…%, prodotta da…”). Inoltre dovranno essere organizzate da parte degli stati europei campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione sull’impatto delle borse di plastica sull’ambiente.
Le novità introdotte e il nuovo quadro normativo, ora interamente disciplinato all’interno del Codice dell’Ambiente, rappresentano l’occasione per promuovere la corretta informazione a cittadini e imprese, nonché per contrastare i crescenti fenomeni di contraffazione che si sono registrati negli ultimi anni.
Le sanzioni vanno da un minimo di 2.500 ad un massimo di 25.000 euro, con aumento fino al quadruplo del massimo se la violazione è relativa ad ingenti quantitativi di sacchetti o a un valore superiore al 10% del fatturato aziendale. Si applicano anche nei confronti del commerciante che rivende sacchetti non conformi, per cui è opportuno che, al momento dell’acquisto dal fornitore, ci si accerti della conformità degli stessi.
Anche le sanzioni sono in vigore dal 1° gennaio 2018.