Il Ministero delle Imprese ha introdotto l’obbligo di PEC Individuale per gli amministratori
La scadenza è fissata al 31 dicembre 2025
L’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025) ha apportato significative modifiche rispetto alle norme e comunicazioni precedenti.
Pertanto, dal 31 ottobre 2025 l’obbligo di comunicare il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, ricade ora solo sugli amministratori di Aziende di capitale che assumono cariche di:
– Amministratore unico,
– Amministratore delegato
– Presidente del Consiglio di amministrazione.
Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’Impresa in cui è ricoperta tale carica.
Persone soggette all’obbligo
La norma si applica a tutti coloro che:
- nelle società di capitali;
- nelle società consortili;
- nelle cooperative;
- assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione.
Non sono, pertanto, soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone e coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri,. Presidente Comitato direttivo ecc.)
In particolare, si applica a:
1. coloro che vengono nominati o confermati alle suddette cariche, sia al momento della costituzione della società che successivamente;
2. coloro che già ricoprono tali cariche al 31/10/2025.
Soggetti obbligati
Coloro che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.
L’obbligo della comunicazione è in capo all’impresa e si applica soltanto a uno dei tre soggetti individuati dalla norma.
Termine
Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, Presidente del Consiglio di amministrazione, la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma.
In assenza dell’informazione, l’ufficio sospenderà la domanda in attesa che sia integrata con il domicilio digitale.
Coloro che, al 31/10/2025, ricoprono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.
Sanzioni
Il mancato adempimento comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 16, comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero della sanzione di cui all’articolo 2630 c.c. raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro).
Domicilio digitale/PEC da indicare
Il domicilio digitale deve essere univoco e pertanto NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta la carica.
Servizio di Confartigianato Parma
In riferimento alla scadenza, Confartigianato ha già predisposto un servizio che prevede:
– attivazione di casella PPEC
– comunicazione alla CCIAA
Nel caso l’Azienda fosse interessata alla sola comunicazione alla CCIAA, si procederà in tal senso.
Si comunica che si garantirà l’evasione delle richieste pervenute entro e NON OLTRE il prossimo 20/12.
Per informazioni contatta:
Sara Bini – e-mail: sbini@aplaparma.it – tel. 0521 219274
Fabio Bonatti – e-mail: fbonatti@aplaparma.it – tel. 0521 219276