Con la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30/12/2025 n 199) vengono introdotte alcune disposizioni di particolare rilievo in materia ambientale che impattano specialmente sulle Imprese del settore Benessere.
Sono stati dunque accolti tutti gli emendamenti presentati dalla Associazione.
Nello specifico, l’art. 1, comma 789 sul RENTRI, va ha modificare quanto stabilito all’ art. 188 bis comma 3 bis D.Lgs. 152/06, ridefinendo l’ambito dei soggetti tenuti alla iscrizione al Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti (appunto il RENTRI) ed esclude dall’obbligo di iscrizione:
- Consorzi e sistemi di gestione di cui all’art. 237;
- Produttori rientranti nelle casistiche di cui all’art. 190, commi 5 e 6, tra cui:
- attività artigianali (centri estetici, parrucchieri, tatuatori) che producono rifiuti pericolosi (compreso il CER 18.01.03* aghi, siringhe, lame monouso, lancette e bisturi ) e che sono identificate con i codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03, 96.09.02;
- imprenditori agricoli con volume d’affari annuo inferiore a 8.000 euro (art. 190, comma 5);
- imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8);
- imprese e enti con meno di 10 dipendenti per i soli rifiuti non pericolosi.
Le attività del Benessere (art. 190 comma 6) restano esonerati:
– dalla tenuta del registro di carico/scarico
– dal MUD.
Cosa cambia?
È necessaria la sola conservazione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti) per almeno 3 anni.