Il 4 gennaio 2018 è entrata in vigore, con la pubblicazione del decreto legislativo n. 190 del 15 novembre 2017, la nuova disciplina che sanziona le violazioni nell’etichettatura di composizione dei prodotti tessili e dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature, valorizzando così i prodotti che recano una corretta informativa.
Il provvedimento prevede specifiche sanzioni per le violazioni di normative comunitarie in materia di etichettatura, al fine di garantire al consumatore un’informazione corretta e consapevole sulla composizione del prodotto. L’obiettivo è di avvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l’etichettatura, di tutti gli Stati membri .
Il D.lgs n. 190/2017 rappresenta quindi un passaggio essenziale sia per rafforzare la tutela del consumatore, sempre più esposto ai rischi del mercato globalizzato e low-cost e senza un’effettiva tutela in ordine alle caratteristiche tecniche del prodotto, sia per tutelare gli imprenditori nell’ottica della valorizzazione delle produzioni “Made in Italy” ancorate alla valorizzazione e alla trasparenza delle caratteristiche produttive e dei materiali impiegati.
La nuova disciplina sanzionatoria ha inasprito le multe in capo a produttori, fornitori e distributori e ha introdotto la possibilità di sequestro immediato della merce.
Il provvedimento attribuisce una responsabilità diretta e conseguenti pesanti sanzioni (fino a 20.000 euro) a chi effettivamente etichetta i prodotti (calzature e tessili) e cioè a fabbricante, importatore e al distributore (ex art. 15 Regolamento UE 1.007/2011, Paragrafo 2 viene “considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l’etichetta o ne modifichi il contenuto”).
Introduce l’assegnazione da parte dell’Autorità di vigilanza (CCIAA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) di un termine perentorio di 60 giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature o dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell’etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato.
Ai soggetti che non ottemperano entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro È inoltre importante sapere che il provvedimento prevede che:
· salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore o il distributore che non forniscano, all’atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del regolamento (UE) n. 1007/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro;
· il distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature senza avere informato correttamente il consumatore finale, del significato della simbologia adottata sull’etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.