Dal prossimo 1° luglio, i datori di lavoro o committenti non possono più corrispondere la retribuzione ai lavoratori con denaro contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti.
Sono quindi tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi tramite: bonifico bancario sul c/c identificato dall’IBAN del lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; assegno consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato in caso di impedimento (coniuge, convivente o familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni). Il pagamento in contanti è consentito solo allo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.
Rientrano nel campo di applicazione della norma: i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata; rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti stipulati dalle cooperative con i propri soci.
Per la violazione dell’obbligo è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 1.000 a 5.000 euro.
Rimangono esclusi: le retribuzioni corrisposte a badanti e colf; i compensi derivanti da borse di studio e tirocinio; i rapporti autonomi di natura occasionale.