10 Ottobre 2018

Dopo una successione di norme che avevano prima ammesso e poi escluso la possibilità, per chi esercita il commercio ambulante, di ritirare e trasportare i rottami metallici, negli ultimi anni si erano moltiplicati i fenomeni di abusivismo legati alla raccolta di questa tipologia di rifiuti da parte di soggetti non in regola con la normativa vigente.
Il ministero è quindi intervenuto con il DM del 1 febbraio 2018 che, secondo quanto disposto dalla Legge 124/2017, detta le modalità semplificate nell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, per quanto riguarda la tenuta del registro rifiuti e la compilazione del formulario e dispone l’iscrizione all’Albo nazionale Gestori Ambientali.
Compilazione del formulario di trasporto 
Nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell’ambito di un unico trasporto, effettuato con lo stesso veicolo, i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario conforme al modello (allegato «A» del decreto). L’attività di raccolta deve, in ogni caso, concludersi nell’ambito della giornata in cui ha avuto inizio.
Il trasportatore emette quattro copie del formulario e provvede a farle compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore: una resta all’ultimo produttore e le altre tre vengono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono poi controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. All’interno del formulario ciascun produttore riporta, nell’ordine cronologico in cui è intervenuto, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l’indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo.
Una copia del formulario è conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest’ultimo poi provvede a restituire la quarta copia in originale all’ultimo produttore e a trasmetterne una fotocopia a tutti gli altri, anche tramite posta elettronica certificata.
Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico
Per adempiere all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, i soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi potranno limitarsi a conservare i formulari di identificazione rifiuti per cinque anni.

Altre notizie