L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato un documento sulle possibili ripercussioni doganali in caso di uscita senza accordo (hard Brexit) del Regno Unito dall’Unione Europea.
La totalità del diritto primario e derivato dell’Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito alla mezzanotte del 30 marzo 2019,salvo che un accordo di recesso notificato non preveda una diversa data o che, a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione Europea, il Consiglio Europeo all’unanimità decida, d’intesa con il Regno Unito, di posporre la cessazione dell’applicazione dei trattati,
L’Agenzia illustrate alcune implicazioni giuridiche e pratiche, in ambito doganale, del recesso del Regno Unito dall’UE, precisando che esse si fondano esclusivamente sulla situazione di fatto che si verrebbe a creare in base alle vigenti disposizioni in materia.
In assenza di un accordo, le Dogane ricordano che dal punto di vista giuridico, a decorrere dal 30 marzo 2019, le cessioni di beni effettuate da un soggetto Iva nazionale nei confronti di un operatore economico stabilito nel Regno Unito e viceversa non potranno essere più qualificate come “cessioni” o “acquisti” intracomunitari ai sensi, rispettivamente, degli articoli 41 e 38 del D.L. n. 331/93, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/93.
L’entrata e l’uscita di merci dall’Unione europea da e verso il Regno Unito costituiranno infatti, rispettivamente, importazioni ed esportazioni e, come tali, saranno assoggettate all’applicazione delle disposizioni recate in materia dal Reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2019 (CDU) – nonché dei relativi regolamenti delegato e di esecuzione – sia per quanto attiene al profilo impositivo che a quello dei controlli.
Pertanto, sotto l’aspetto operativo, per l’acquisto di merci dal Regno Unito, i soggetti Iva non saranno più tenuti all’integrazione ed alla registrazione della fattura emessa dal cedente UK , così come alle vendite di beni a soggetti Iva stabiliti nel Regno Unito non si applicheranno più le vigenti disposizioni in materia di cessioni intracomunitarie. Per dette operazioni non sussisterà più neanche l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi INTRA previsti dall’art. 50, comma 6, del citato d.l. 331/93. Dopo il recesso, dunque, le cessioni di merci a un soggetto stabilito nel Regno Unito saranno operazioni non imponibili ai fini Iva ai sensi dell’art.8 del D.P.R. n. 633/72 e, per la loro spedizione fuori dal territorio doganale dell’UE, sarà necessario espletare le formalità doganali previste per l’esportazione.