Cause ostative i costi del personale e un reddito di lavoro dipendente superiore a 30mila euro
Per i requisiti di accesso al regime forfettario la proposta contenuta nel disegno di legge di bilancio 2020 reintroduce e aggiunge i requisiti precedenti pur mantenendo il limite di ricavi e compensi di 65.000 euro.
In attesa delle previsioni di dettaglio che saranno formalizzate nel testo normativo, segnaliamo che dovrebbero scattare le situazioni di inapplicabilità in due casi. Il primo riguarda chi nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del Tuir), comprese quelli di pensione, eccedenti l’importo di 30mila euro. Non rileva lo stato di lavoratore dipendente se il rapporto di lavoro è cessato intendendo che la cessazione sia avvenuta sempre nell’anno precedente (circolare Entrate 10/2016).
Il secondo entra in gioco in presenza di costi per il personale dipendente assunto in tutte le forme, comprese quella occasionale, a progetto e addirittura quelli corrisposti a familiari, di importo superiore a 20mila euro annui. La norma considera le spese sostenute e quindi si deve intendere al lordo degli oneri previdenziali anche a carico del datore di lavoro.
Non dovrebbe invece rilevare la presenza di beni strumentali superiore all’importo di 20mila euro al lordo degli ammortamenti, in vigore nel passato.
Rimangono comunque valide le precedenti cause ostative previste dal comma 55, lett. c) dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 cioè il possesso di partecipazioni; il controllo diretto o indiretto in una SRL che eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili al contribuente forfettario e attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro.
Le nuove cause ostative comporteranno una revisione delle proprie attuali posizioni al fine di verificare la possibilità di rimanere nel regime o la necessità di uscirne, con i conseguenti adempimenti.