La legge di bilancio 2020, in vigore dal 1° gennaio, ha modificato le agevolazioni del super e iper ammortamento, prevendo la concessione di un credito d’imposta dedicato a chi effettua investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
L’investimento, anche in leasing, deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2020 oppure entro il 30 giugno 2021 purchè entro il 31 dicembre 2020 l’ordine sia accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura pari al 20%.
Il credito d’imposta concesso è variabile in relazione alla tipologia di beni acquisiti: per i beni Industria 4.0 interconnessi è pari al 40% fino a 2,5 milioni di euro di costo e al 20% fino a 10 milioni di euro (nulla per le eccedenze). Per i beni “ex superammortizzabili” è pari al 6% fino a 2 milioni di euro (anche per i professionisti). Per i beni immateriali di cui alla tabella B della legge 232/16 è pari al 15% del costo sino a 700mila euro di investimento.
La decorrenza del diritto alla fruizione del credito è dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene o dall’anno successivo a quello di interconnessione del bene 4.0.
Il credito viene suddiviso in 5 quote annuali (3 per i beni immateriali).
Le nuove regole comportano anche nuovi adempimenti:
– una comunicazione al Mise per i soli beni di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 232/16;
– l’indicazione in fattura e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati del riferimento normativo “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
Le nuove regole valgono per tutti i soggetti residenti, compresi i forfettari, ma i professionisti rimangono esclusi dagli investimenti 4.0. Sono poi escluse le imprese in crisi o destinatarie di sanzioni interdittive.
Le nuove disposizioni richiedono di essere in regola con la sicurezza sul lavoro e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Inoltre richiedono di conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In particolare le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.
- Per i beni di costo unitario superiore a 300.000 euro, una perizia tecnica semplice (non giurata), rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A o B e sono interconnessi. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- Ricordiamo che sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali, individuati all’allegato B annesso alla legge di bilancio per il 2017, quali i software funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il “modello Industria 4.0”. L’Agenzia Entrate dovrà chiarire se l’investimento in beni immateriali industria 4.0 è vincolato all’investimenti in beni materiali industria 4.0.
Rimangono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:
- – i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, utilizzati sia esclusivamente che non esclusivamente per l’esercizio dell’impresa;
- – i fabbricati e le costruzioni;
- – i beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge di stabilità per il 2016, quali, ad esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, il materiale rotabile, ferroviario o tramviario, gli aerei completi di equipaggiamento;
- – i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Qualora il bene venga ceduto o destinato a strutture all’estero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’investimento il credito d’imposta verrà ridotto.
Per evitare la sovrapposizione del credito d’imposta con le discipline del super e iper ammortamento, la normativa prevede un regime transitorio.
Per i beni acquistati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali, entro il 31 dicembre 2019, l’ordine è stato accettato ed è avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento, è applicabile il super ammortamento e non è applicabile il credito d’imposta.
Per gli investimenti aventi a oggetto i beni strumentali “Industria 4.0” di cui agli allegati A e B della legge di bilancio per il 2017, effettuati entro il 2020, in relazione ai quali, entro il 31 dicembre 2019, il relativo ordine è stato accettato ed è avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento, è applicabile l’iper ammortamento e non è applicabile il credito d’imposta.
Confartigianato auspica urgenti chiarimenti da parte dell’Agenzia Entrate.