- Dall’8 marzo 2020 sono vigenti le norme previste dal DPCM firmato dal Presidente del Consiglio nella tarda serata di sabato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
La finalità del DPCM è quella di operare con nuove misure il contenimento della diffusione del Coronavirus in Italia.
L’8 marzo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo Decreto che sostituisce i DPCM del 1 e 4 marzo 2020 e stabilisce nuove misure di contenimento dell’epidemia, in particolare in Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
La Regione Emilia Romagna ha emesso inoltre una propria ordinanza attuativa delle norme del predetto DPCM.
Per quanto riguarda le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini è introdotto l’invito ad evitare spostamenti sia in entrata che in uscita dai territori, nonchè all’interno degli stessi.
- Alle persone viene chiesto di spostarsi solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. E’ consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.
Libertà di spostamento per lavoratori e merci
Il Governo, durante una videoconferenza con le Regioni ha chiarito in modo inequivocabile come non esistano restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all’interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri. Dunque, chi deve spostarsi per ragioni di lavoro, anche fra le province e all’interno di esse, lo può fare. E’ quindi garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salute, non presenta sintomi né debba rispettare il periodo di quarantena.
Con l’avvertenza che si tratti sempre di spostamenti per ragioni di lavoro o di necessità.
Anche le attività che hanno necessità di spostarsi con propri mezzi per effettuare interventi di manutenzione o installazione o altre prestazioni o cessioni possano farlo.
- Salute e rispetto della quarantena
Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali e di contattare il proprio medico curante.
Divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla quarantena o è risultato positivo al virus.
- Sospesi nidi, scuole e Università
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 3 aprile.
Sospesa la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore e di tutti i corsi di formazione professionale e le attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati.
E’ consentita la formazione a distanza, con esclusione del comparto sanitario.
- Sospese manifestazioni organizzate, cinema teatri, sale bingo e discoteche
- Chiusi musei e biblioteche
- Ristoranti e bar
Possono restare aperti dalle 6 alle 18 con obbligo a carico del gestore di predisporre condizioni per garantire il rispetto della distanza minima di un metro.
In caso di violazione è prevista la sanzione di sospensione dell’attività.
- Altre attività commerciali
Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone. Deve essere garantita la distanza ai vistatori di almeno un metro.
Nel caso le condizioni strutturali o organizzative dei locali di talune attività commerciali non consentano il rispetto di tali prescrizioni l’esercizio deve restare chiuso.
Chi non osserva tali indicazioni rischia la sanzione di sospensione dell’attività.
- Chiusura medie e grandi strutture di vendita nei festivi e prefestivi (eccetto farmacie, parafarmacie e punti vendita generi alimentari)
- Sospese le attività di palestre, piscina e centri sportivi, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, centri diurni
- Luoghi di culto, cerimonie civili e religiose
L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Le dimensioni e le caratteristiche dei luoghi devono garantire la distanza minima di un metro dei frequentatori.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose comprese quelle funebri.
- Competizioni ed eventi sportivi
Sospensione delle attività di ogni ordine o disciplina ad eccezione di quelle che riguardano atleti professionisti.
- Ricorso a ferie e congedo
Ai datori pubblici e privati è raccomandato di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di ferie. E’ normativamente facilitato l’applicazione del lavoro agile (smart working).
- Riunioni
Ricorso, dove è possibile, allo svolgimento di riunioni in videocollegamento.
Nel caso non fosse realizzabile va garantito il rispetto della distanza di un metro tra i partecipanti.
- Sospesi gli esami di guida
Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e informazioni, con l’avvertenza che, viste le raccomandazioni di adottare precauzioni, le eventuali richieste possono essere rivolte via telefono (0521 2191) o con posta elettronica impresa@aplaparma.it oppure info@aplaparma.it.