6 Marzo 2020
  • Dall’8 marzo 2020 sono vigenti le norme previste dal DPCM firmato dal Presidente del Consiglio nella tarda serata di sabato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

    La finalità del DPCM è quella di operare con nuove misure il contenimento della diffusione del Coronavirus in Italia.

    L’8 marzo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo Decreto che sostituisce i DPCM del 1 e 4 marzo 2020 e stabilisce nuove misure di contenimento dell’epidemia, in particolare in Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

    La Regione Emilia Romagna ha emesso inoltre una propria ordinanza attuativa delle norme del predetto DPCM.

    Per quanto riguarda le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini è introdotto l’invito ad evitare spostamenti sia in entrata che in uscita dai territori, nonchè all’interno degli stessi.

  • Alle persone viene chiesto di spostarsi solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. E’ consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

    Libertà di spostamento per lavoratori e merci 

    Il Governo, durante una videoconferenza con le Regioni ha chiarito in modo inequivocabile come non esistano restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all’interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri. Dunque, chi deve spostarsi per ragioni di lavoro, anche fra le province e all’interno di esse, lo può fare. E’ quindi garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salute, non presenta sintomi né debba rispettare il periodo di quarantena.

    Con l’avvertenza che si tratti sempre di spostamenti per ragioni di lavoro o di necessità.

    Anche le attività che hanno necessità di spostarsi con propri mezzi per effettuare interventi di manutenzione o installazione o altre prestazioni o cessioni possano farlo.

    • Salute e rispetto della quarantena

    Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali e di contattare il proprio medico curante.

    Divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla quarantena o è risultato positivo al virus.

    • Sospesi nidi, scuole e Università

    Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 3 aprile.

    Sospesa la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore e di tutti i corsi di formazione professionale e le attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati.

    E’ consentita la formazione a distanza, con esclusione del comparto sanitario.

    • Sospese manifestazioni organizzate, cinema teatri, sale bingo e discoteche

     

    • Chiusi musei e biblioteche

     

    • Ristoranti e bar

    Possono restare aperti dalle 6 alle 18 con obbligo a carico del gestore di predisporre condizioni per garantire il rispetto della distanza minima di un metro.

    In caso di violazione è prevista la sanzione di sospensione dell’attività.

     

    • Altre attività commerciali

    Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone. Deve essere garantita la distanza ai vistatori di almeno un metro.

    Nel caso le condizioni strutturali  o organizzative dei locali di talune attività commerciali non consentano il rispetto di tali prescrizioni l’esercizio deve restare chiuso.

    Chi non osserva tali indicazioni rischia la sanzione di sospensione dell’attività.

    • Chiusura medie e grandi strutture di vendita nei festivi e prefestivi (eccetto farmacie, parafarmacie e punti vendita generi alimentari)

     

    • Sospese  le attività di palestre, piscina e centri sportivi, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, centri diurni

     

    • Luoghi di culto,  cerimonie civili e religiose

    L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Le dimensioni e le caratteristiche dei luoghi devono garantire la distanza minima di un metro dei frequentatori.

    Sono sospese le cerimonie civili e religiose comprese quelle funebri.

    • Competizioni ed eventi sportivi

    Sospensione delle attività di ogni ordine o disciplina ad eccezione di quelle che riguardano atleti professionisti.

    • Ricorso a ferie e congedo

    Ai datori pubblici e privati è raccomandato di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di ferie. E’ normativamente facilitato l’applicazione del lavoro agile (smart working).

    • Riunioni

    Ricorso, dove è possibile, allo svolgimento di riunioni in videocollegamento.

    Nel caso non fosse realizzabile va garantito il rispetto  della distanza di un metro tra i partecipanti.

    • Sospesi gli esami di guida

     

    Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e informazioni, con l’avvertenza che, viste le raccomandazioni di adottare precauzioni, le eventuali richieste possono essere rivolte via telefono (0521 2191) o con posta elettronica impresa@aplaparma.it  oppure info@aplaparma.it.

 

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