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  • Cartelle a rate, conferma di Entrate – Riscossione: sospensione fino al 31 maggio
20 Marzo 2020

L’Agenzia Entrate-Riscossione (Ader) ha pubblicato alcune risposte per chiarire quanto disposto dal Dl 18/2020. Le scadenze delle rate di piani di dilazione per il pagamento di cartelle esattoriali in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio sono sospese e andranno pagate entro il 30 giugno. Per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio) si può richiedere una rateizzazione. Per evitare di far attivare le procedure di recupero previste per legge, è necessario presentare un’istanza all’Agenzia entro il 30 giugno 2020. Mentre il pagamento delle rate di piani di dilazione già concessi e in scadenza nel periodo 8 marzo-31 maggio che sono sospesi deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020.

Nel periodo di sospensione (8 marzo-31 maggio) Ader «non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento)». E questo anche se i termini di pagamento della cartella sono scaduti prima dell’8 marzo.

Che cosa succede, invece, per un preavviso di fermo ricevuto a inizio marzo? Ader fa notare anche in questo caso che «fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere all’iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche». È comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione» anche durante il periodo di sospensione previsto dal Dl 18/2020, ossia dall’8 marzo al 31 maggio.

Il Dl 18/2020 ha differito la scadenza della rata del 28 febbraio 2020 della rottamazione-ter al 31 maggio 2020 che, cadendo di domenica, slitta a lunedì 1° giugno. Mentre non è stato modificato «il termine di pagamento della rata di maggio della rottamazione-ter» che deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese (slitta al 1° giugno) «per non perdere i benefici della rottamazione». Differita anche la rata in scadenza del 31 marzo 2020 del saldo e stralcio, che anche in questo caso andrà saldata entro il 1° giugno (poiché il 31 maggio è domenica).

Faq_Dl_18_2020

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