La mancata indicazione separata dei costi della manodopera non comporta l’esclusione automatica dell’offerente ed è sanabile tramite il ricorso al soccorso istruttorio. Lo ha stabilito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza del 2 aprile 2020 n. 8 intervenendo nuovamente su un argomento oggetto di numerose sentenze sull’interpretazione di quanto previsto dall’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti), che sancisce l’obbligo per gli operatori economici di indicare nell’offerta i propri costi della manodopera.
Nella sentenza si ribadisce che la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione.
Tuttavia, come già affermato nella sentenza della Corte di giustizia UE del 2 maggio 2019, “se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice”.