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  • IMPORTANTI MODIFICHE AL DPR 462/01 PER LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
30 Luglio 2020

La periodicità delle verifiche agli impianti elettrici in base al decreto DPR 462/01 (biennale o quinquennale) parte dalla data di costruzione dell’impianto elettrico dopo il rilascio della Di.Co. (Dichiarazione di Conformità ex. D.M. 37/08 che, ricordiamo, regolamenta l’attività impiantistica)
Le verifiche degli impianti di terra sono in OBBLIGO al DATORE DI LAVORO.
L’art. 36 del Decreto Milleproroghe (DL 162/2019), intitolato “Informatizzazione INAIL”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, introduce importanti modifiche al DPR 462/01 per le verifiche degli impianti elettrici:
Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462, dopo l’articolo 7, e’ aggiunto il seguente Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). – 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».
In sintesi:
l’INAIL dovrà predisporre un sistema informatico per la raccolta dei dati relativi alle verifiche di cui al DPR 462/01 tramite il quale i datori di lavoro dovranno trasmettere il nominativo dell’organismo cui hanno affidato la verifica. A tal proposito, l’INAIL dispone già dell’applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti elettrici e per le verifiche periodiche di altre attrezzature (apparecchi di sollevamento e a pressione) e che potrebbe facilmente essere implementata per la funzione di banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici;
il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’INAIL il nominativo dell’organismo che ha incaricato per effettuare le verifiche periodiche degli impianti di terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
gli organismi (non capisco chi sono) dovranno versare una percentuale del 5% all’INAIL sulla tariffa delle verifiche effettuate e dovranno fare riferimento al tariffario delle verifiche individuato dal decreto del Presidente dell’ISPESL del 7 luglio 2005, che riporta le tariffe per le verifiche degli impianti di messa a terra in base alle “classi di potenza installata”.
In allegato potete trovare il tariffario di riferimento (alla pagina 36), mentre sul sito INAIL è disponibile il manuale CIVA per le modalità di inserimento della comunicazione.
Le modalità operative del sistema informatico sono state aggiornate lo scorso 16 luglio 2020.

L’ufficio Ambiente & Sicurezza rimane a disposizione per ogni chiarimento.

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