24 Settembre 2020

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 183/2017 all’art. 272 del D.Lgs. 152/2006, che disciplina le Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale, a partire dal 19 dicembre 2020 non saranno più validi i titoli autorizzatori in possesso delle aziende che utilizzano sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd, così classificate ai sensi del il Regolamento CLP n. 1272/2008 e ss.mm.ii.

I gestori degli impianti che intendono continuare ad utilizzare prodotti con queste caratteristiche dovranno presentare una domanda di Autorizzazione non più in deroga ma in regime ordinario (AUA), entro e non oltre il 19 dicembre prossimo.

In caso contrario l’impianto verrà considerato in esercizio senza autorizzazione, con le relative conseguenze, anche di carattere penale.

Per verificare la presenza di sostanze o miscele con tali caratteristiche di pericolo, occorre consultare le schede di sicurezza di tutti i prodotti chimici aggiornate alla versione più recente, che il fornitore è tenuto a mettere a disposizione (per sicurezza si consiglia che siano almeno del 2019).

Le indicazioni di pericolo sono riportate nelle schede ai punti 2, 3, 11, 15, 16.

L’ufficio Ambiente e Sicurezza è a disposizione per qualsiasi chiarimento e per le aziende che abbiamo necessità di adeguare la propria Autorizzazione.

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