22 Dicembre 2020

Il recente d.lgs. 116/2020, che ha apportato diverse modifiche alla normativa ambientale, è intervenuto anche sugli imballaggi, introducendo l’obbligo dell’etichettatura ambientale per quelli immessi al consumo in Italia.

L’etichetta deve contenere le indicazioni minime relative al materiale di composizione e alle modalità di riutilizzo, recupero e riciclaggio.

L’obbligo riguarda tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) che rispondono alla seguente definizione: “i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.

SOGGETTI OBBLIGATI

I produttori sono definiti dal d.lgs. 152/06 come i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.

L’articolo 261, c. 3 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 5.200 a 40.000 € per “chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura”. Di conseguenza qualsiasi operatore del settore è potenzialmente sanzionabile in presenza di imballaggi non conformi alle nuove direttive: produttori di materiali, fabbricanti, trasformatori, importatori di imballaggi vuoti e di materiali, ma anche commercianti, distributori, utilizzatori (addetti al riempimento), utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (merci imballate).

Raccomandiamo pertanto non solo ai produttori, ma anche a tutte le aziende che utilizzano o rivendono imballaggi di verificare che questi siano provvisti di idonea etichetta ambientale e, in caso contrario, di sollecitare il fornitore affinché provvedano all’adeguamento.

GLI STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DA CONAI

I nuovi obblighi fanno riferimento alla codifica alfanumerica dei materiali prevista dalla decisione 97/129/CE e alle specifiche norme UNI, ma lasciano spazio a molteplici dubbi interpretativi, soprattutto per quanto riguarda gli esatti contenuti da riportare in etichetta.
Pertanto, viste la vastità della platea coinvolta e le difficoltà applicative, il Conai ha predisposto alcuni servizi di supporto alle imprese.
Innanzitutto, occorre distinguere i prodotti che non sono imballaggi – che quindi sono esclusi dall’obbligo -, quali ad es. i budelli dei salumi, le buste portalettere, le posate e i farmaci (ai sensi della Circolare 010/2020 del 23/11/2020 dell’AIFA. Per sapere cosa è imballaggio e cosa non lo è, si può fare riferimento alla pagina: https://www.conai.org/imprese/cosa-e-imballaggio/
Il Conai mette a disposizione delle ditte consorziate specifiche linee guida e due servizi telematici:
– le Linee Guida sono disponibili al link http://www.progettarericiclo.com//docs/etichettatura-ambientale-degli-imballaggi con definizioni, esempi illustrati e FAQ (a breve disponibili anche in lingua inglese);
– E-Pack, uno sportello online che risponde alla mail  epack@conai.org  per qualsiasi chiarimento in materia di etichettatura ambientale;
– E-tichetta, disponibile a breve al link: http://e-tichetta.conai.org/ e fruibile in autonomia da parte delle aziende, che potranno costruire un’etichetta ambientale conforme ai riferimenti normativi (con indicazione al consumatore della composizione del materiale di imballaggio, del come conferirlo a fine vita ed eventuali altre informazioni utili a caratterizzarlo dal punto di vista ambientale).

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