15 Gennaio 2021

A seguito delle richieste avanzate dalle associazioni di categoria, il decreto “milleproroghe 2021” ha stabilito la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell’obbligo di riportare sugli imballaggi destinati al consumatore finale le indicazioni per il corretto conferimento a fine vita (es. raccolta differenziata + famiglia di materiale).

Rimane invece in vigore l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifica identificativa del materiale.

Il comma 6 dell’articolo 15 prevede la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 – del primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e sm, ovvero: “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.

Non è stata prevista invece la sospensione del secondo periodo del comma 5 dell’art. 219: “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”.

Di conseguenza, l’obbligo di apporre sugli imballaggi destinati al consumatore finale le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata è sospeso fino al 31 dicembre 2021. Le imprese del settore avranno quindi un anno di tempo per adeguarsi.

Il decreto non prevede invece la sospensione dell’obbligo di apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale, come da Decisione 129/97/CE, in vigore dal 26 settembre 2020. Pertanto tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) devono prevedere tale codice di identificazione del materiale e l’obbligo è in capo ai produttori.

Ricordiamo che il d.lgs. 116 del 3 settembre 2020 ha apportato modifiche al comma 5 dell’art. 219 del d.lgs. 152/2006, prevedendo l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi dal 26 settembre 2020. I contenuti da riportare sull’etichettatura ambientale si distinguono a seconda della destinazione d’uso:

– se l’imballaggio è destinato al consumatore finale, i contenuti previsti riguardano:
– la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da decisione 129/97/CE, e
– le informazioni per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta differenziata dell’imballaggio (es. raccolta differenziata + Famiglia di materiale. Verifica le disposizioni del tuo Comune”).
– se l’imballaggio è destinato al canale B2B, i contenuti previsti riguardano unicamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, mentre hanno carattere di volontarietà ulteriori informazioni aggiuntive sulle raccolta.

Altre notizie