Con il via libera al Pnrr italiano da parte dell’UE, diventano definitive le proroghe previste dalla legge di bilancio 2021 in materia di Superbonus e di cessione del credito d’imposta o sconto in fattura. In base all’articolo 1, comma 74 della legge di bilancio 2021 (n° 178/2020), l’efficacia delle proroghe in essa previste ai commi da 66 a 72, riguardanti il Superbonus e i meccanismi alternativi della cessione del credito e dello sconto in fattura “resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea”.
Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto. Si completa così il quadro dei termini d’applicazione del Superbonus che, insieme alle proroghe già approvate con la legge sul fondo complementare al Pnrr (DL 59/2021, convertito nella legge 101/2021), è il seguente:
• per tutti i beneficiari, inclusi gli edifici unifamiliari, fino al 30 giugno 2022; per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche non esercenti attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà (cd. “mini-condomini”) è estendibile al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno dello stesso anno sia stato realizzato almeno il 60% dei lavori;
• per i condomini fino 31 dicembre 2022;
• per gli interventi eseguiti dagli IACP, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità fino al 30 giugno 2023, termine esteso al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori.
Infine, non di minore importanza è la proroga a tutto il 2022 per esercitare le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, alternative alla fruizione diretta del Superbonus.
Info: Alessandro Di Domenico, ufficio edilizia tel. 0521 219282