Con l’obiettivo di combattere il lavoro nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all’incarico affidato all’impresa, dal 1° novembre 2021, entra in vigore il decreto 143 del 25 giugno 2021 del ministero del Lavoro.
Il decreto citato definisce il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, attua quanto previsto dall’articolo 8, comma 10-bis, del decreto “semplificazioni” e recepisce quanto definito dalle parti sociali del settore edile con l’accordo collettivo del 10 settembre 2020.
La verifica della congruità riguarda sia i lavori pubblici (tutti, indipendentemente dall’importo complessivo dell’opera,) sia quelli privati il cui importo complessivo dell’opera sia pari o superiore a 70.000 euro.
L’attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.
Cassa Edile, qualora non sia possibile attestare la congruità, evidenzierà analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità.
L’eventuale esito negativo della verifica di congruità viene comunicato con l’indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, Cassa Edile rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
L’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati alla Cassa Edile, in base a quanto previsto nell’accordo collettivo del 10 settembre 2020.
In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC online.
Ricordiamo pertanto che:
– è obbligatorio denunciare tutti i cantieri pubblici in cui l’impresa opera, indipendentemente dall’importo dei lavori, con l’indicazione delle ore lavorate e festività, dei lavoratori sul cantiere. La denuncia è tra le condizioni necessarie al rilascio del Durc da parte di Cassa Edile.
– per i lavori privati, è necessario comunicare tutti i cantieri attivi dell’impresa e, solo per quelli di importo lavori complessivo dell’opera pari o superiore a 70.000 euro, sarà obbligatorio imputare le ore lavorate e le festività dei lavoratori ai singoli cantieri ove hanno prestato la loro attività.
Per ulteriori informazioni contattare Alessandro Di Domenico, ufficio edilizia, tel. 0521 219282.