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  • Bonus fiscali: dal 12 novembre in vigore il dl per contrastare le frodi
17 Novembre 2021

Con il dl 157 dell’11 novembre 2021, in vigore dal giorno successivo, sono stati introdotti controlli e nuovi adempimenti in caso di interventi che diano luogo a detrazioni edilizie, sia ordinarie che 110%, soprattutto nelle ipotesi in cui il credito è ceduto o scontato direttamente in fattura.

Ora è quindi obbligatorio il visto di conformità e della congruità delle spese anche per lo sconto e cessione delle detrazioni edilizie ordinarie, nonché per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione 110%.

Confartigianato ha denunciato come l’emanazione del dl “controlli” abbia, di fatto, bloccato le cessioni dei crediti per lavori edilizi, ingessando il mercato e complicando ulteriormente la materia. In sede di conversione in legge del testo del decreto è indispensabile prevedere che per gli interventi sotto un determinato valore (ad esempio: 40.000 euro) non sia necessario il visto di conformità e l’asseverazione della congruità della spesa. La Confederazione è intervenuta, inoltre, nei confronti dell’Agenzia per chiedere immediati chiarimenti su alcuni aspetti: dalla congruità dei costi delle detrazioni per lavori edili anche diverse dal 110% (precisiamo che è possibile fare riferimento ai listini DEI); al tema delle asseverazioni: chi sono i tecnici abilitati che possono renderle, quale sia il contenuto dell’asseverazione, quale debba essere la forma.

Vediamo i dettagli.

1. Richiesta del visto di conformità (articolo 1, comma 1)
L’obbligo del visto di conformità attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione, viene ora richiesto anche per l’utilizzo in detrazione del Superbonus in dichiarazione dei redditi e non solo per l’opzione per sconto o cessione. Unica eccezione il caso in cui il contribuente che utilizza in dichiarazione la detrazione e la presenta direttamente all’Agenzia delle Entrate (precompilata) o tramite il sostituto che presta l’assistenza fiscale (comma 1, lett. a). L’obbligo è esteso anche all’opzione per sconto o cessione delle detrazioni edilizie “ordinarie” (comma 1, lett. b).

2. Asseverazione della congruità delle spese sostenute (articolo 1, commi 1 e 2)
Per ottenere il visto di conformità è necessario che un tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute. Ai fini della congruità delle spese è possibile fare riferimento, oltre che ai prezzari, anche ai valori massimi che, per talune categorie di beni, saranno espressamente individuati con un decreto del ministero della Transizione Ecologica che sarà emanato entro 30 giorni dalla conversione del dl. Attendiamo inoltre chiarimenti ufficiali e urgenti in merito ai soggetti abilitati e ai contenuti dell’asseverazione.

3. Controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate (articolo 2)
Le cessioni dei crediti relativi alle detrazioni edilizie (sia 110% che detrazioni ordinarie) e di quelli riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 (affitti, sanificazione e adeguamento ambienti di lavoro) sono passibili di sospensione, fino a 30 giorni, da parte dell’Agenzia delle Entrate se presentano profili di rischio. A tal proposito è atteso il provvedimento del direttore delle Entrate che definisca criteri e modalità.
Una specifica disposizione (comma 4) è prevista per le banche e altri istituti finanziari che intervengono nelle cessioni: non possono acquistare i crediti in tutti i casi in cui le operazioni presentano rischi collegati all’antiriciclaggio.

4. Recupero del credito (articolo 3)
L’articolo 3 disciplina i controlli e l’azione di recupero dei crediti privi dei requisiti richiesti. L’Agenzia delle Entrate procede con atto di recupero notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, oltre a sanzioni e interessi.

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