Sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre è stata pubblicata la legge n. 165/2021 di conversione del dl n. 127/2021, provvedimento con il quale era stato esteso l’obbligo del green pass al lavoro privato. In sede di conversione sono state introdotte alcune modifiche migliorative in merito alla verifica del Green Pass, accogliendo, quindi, le proposte emendative di Confartigianato.
Sotto il profilo dei controlli da parte del datore di lavoro il decreto prevede che i lavoratori possano richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde.
In caso di consegna del green pass i lavoratori, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati da ulteriori controlli.
La modifica consente quindi di semplificare e razionalizzare i controlli da parte dei datori di lavoro, che potranno sostanzialmente registrare la data di scadenza della certificazione verde, assicurando la continuità dell’attività d’impresa senza la necessità di controlli quotidiani.
La disposizione, come modificata, potrebbe anche consentire una migliore gestione delle verifiche relative a quei lavoratori che, per l’organizzazione aziendale o per la specifica attività di impresa, svolgono la prestazione in luoghi diversi da quelli del proprio datore di lavoro o che non accedono alla sede aziendale.
Sempre in materia di controlli, il provvedimento chiarisce che per i lavoratori somministrati la verifica circa il possesso del green pass compete all’utilizzatore, mentre è onere del somministratore informare i lavoratori circa gli obblighi normativamente previsti.
Riguardo la validità del green pass, il provvedimento stabilisce che la scadenza della certificazione verde in corso di prestazione lavorativa non dà luogo all’applicazione delle sanzioni per mancanza del certificato e che la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
Con riferimento, infine, all’ambito di applicazione del green pass viene specificato che l’obbligo di possesso – e di esibizione su richiesta – del certificato verde riguarda anche i soggetti che svolgono attività di formazione in qualità di discenti.