• Home
  • -
  • Dalle Categorie
  • -
  • Compensazioni caro materiali: le istruzioni del ministero Infrastrutture
1 Dicembre 2021

Non si fanno attendere le istruzioni del ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, a pochi giorni dalla pubblicazione in GU del decreto MIMS dell’11 novembre che rileva le variazioni percentuali in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi nel primo semestre di quest’anno.

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8% se riferite esclusivamente al 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni. Per i contratti sottoposti al regime del nuovo codice dei contratti, le compensazioni sono determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre di quest’anno.

Al fine di assicurare uniformità e omogeneità di comportamenti il MIMS ha ritenuto opportuno fornire, attraverso la circolare del 25 novembre, le modalità operative per l’applicazione dell’istituto della compensazione.
L’impresa appaltatrice – spiega il MIMS – è tenuta a presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. L’istanza conterrà l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate. Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario, sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo, e a determinare l’ammontare della compensazione (secondo le procedure indicate nella circolare).

In particolare, il direttore dei lavori sulla base delle previsioni progettuali:
– per le opere contabilizzate a misura, individua la quantità delle lavorazioni contabilizzate che contengono il singolo materiale da costruzione;
– per le opere contabilizzate a corpo, individua le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che contengono il singolo materiale da costruzione.
Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell’analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità, ovvero, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezziari di riferimento del settore cui è riconducibile l’appalto.

Gli operatori economici sono tenuti a presentare l’istanza di compensazione alle stazioni appaltanti entro 15 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta del DM 11 novembre 2021, ( il termine ultimo è quindi il 9 dicembre 2021 essendo l’8 un giorno festivo) contenente le variazioni eccezionali registrate nel primo semestre 2021.

Nel documento viene specificato che la compensazione non è soggetta al ribasso d’asta. La circolare riporta infine due esempi applicativi del calcolo della compensazione.

Categories: Dalle Categorie, Edilizia

Altre notizie