Dal prossimo 1° gennaio al 30 aprile la circolazione in tutta l’area interna alle tangenziali sarà limitata dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30 (eccetto che nelle giornate festive del 6 gennaio, 18 e 25 aprile). Entra dunque in vigore l’ordinanza emessa dal Comune di Parma che accoglie le prescrizioni del Pair – Piano aria integrato regionale 2020, con l’obiettivo inderogabile di rientrare nei valori limite d’inquinamento definiti dalla UE e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Sono previste deroghe per alcune attività produttive che si possono verificare negli allegati.
Il divieto di circolazione riguarda alcune specifiche categorie di veicoli e in particolare quelli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1ed Euro 2; i veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3; i ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1 e, infine anche i veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1.
Sono state istituite inoltre le domeniche ecologiche a partire dal 2 gennaio e fino al 24 aprile con la sola eccezione di domenica 17 aprile. Per le medesime categorie di veicoli citati qui sopra, durante le domeniche ecologiche, vige il divieto totale di circolazione dalle 8,30 alle 18.30, sempre nell’area interna alle tangenziali.
Con l’ordinanza, il Comune di Parma adotterà poi, nello stesso periodo (1° gennaio – 30 aprile) alcune misure emergenziali per rafforzare quelle ordinarie, nel caso si verifichino episodi acuti di inquinamento. Si tratta dell’ampliamento della limitazione della circolazione, dalle 08.30 alle 18.30, a tutti i veicoli diesel Euro 4.
Inoltre, sempre in caso di episodi acuti di inquinamento dell’aria, su tutto il territorio comunale, le temperature negli ambienti di vita riscaldati dovranno essere ridotte di almeno un grado centigrado (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali e artigianali) con esclusione degli ospedali, delle case di cura, delle scuole e dei luoghi che ospitano attività sportive. Sarà inoltre vietato l’uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle. Sarà vietata qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento). Non sarà inoltre possibile sostare con motore acceso (tutti i veicoli su tutto il territorio comunale), né spandere liquami zootecnici senza tecniche eco sostenibili.
Fino al 30 aprile 2022 sarà vietato utilizzare, su tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari dotate di sistema multicombustibile, focolai aperti o che possano funzionare aperti e impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico di classe emissiva pari a 1 e 2 stelle.
È confermato, infine, il divieto di installazione di impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico con classe di prestazione emissiva inferiore alla “4 stelle”.
L’ordinanza prevede di mantenere la percorribilità di alcune strade: sono le vie di accesso agli ospedali, pronto soccorso e case di cura (Ospedale Maggiore, Piccole Figlie, e Casa di cura Città di Parma), al cimitero de La Villetta, alla stazione ferroviaria e al Duc-Dus. L’esclusione dai divieti di circolazione sono evidenziate in rosso nella planimetria allegata (Allegato 1).
Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione disposte dall’ordinanza (evidenziamo quelle che si riferiscono espressamente alle attività produttive dal punto 9 al 17; il 19; 20; 21 e 23):
1. autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car pooling), se omologate a 4 o più posti, e con almeno due persone, se omologate a 2/3 posti;
2. autoveicoli elettrici e ibridi;
3. ciclomotori e motocicli elettrici;
4. autoveicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati Euro 2 e successivi;
5. veicoli diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento, in entrata e uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori;
6. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare e regolarmente immatricolati e assicurati e muniti di autocertificazione;
7. carri funebri e veicoli al seguito;
8. veicoli diretti alla revisione e veicoli che devono effettuare la sostituzione dei pneumatici da quelli estivi a quelli invernali purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attesti l’effettuazione dell’intervento;
9. veicoli attrezzati per il pronto intervento e manutenzione di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza;
10. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’amministrazione comunale;
11. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieto e viceversa);
12. veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova;
13. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, scuole e cantieri;
14. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
15. veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
16. veicoli utilizzati da persone il cui orario lavorativo, abbia inizio o fine in orari non coperti dal trasporto pubblico o che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione nel caso di lavoro autonomo, attestante l’orario e/o il luogo di lavoro;
17. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus);
18. veicoli utilizzati per il trasporto di persone o animali d’affezione sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi;
19. veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico;
20. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
21. veicoli di autoscuole durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
22. veicoli di interesse storico e collezionistico;
23. gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall’art. 54 del codice della strada e altri veicoli ad uso speciale (vedi allegato n.2).
Alla Polizia Locale è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di emergenza.
allegato 1 (mappa cittadina con corridoi aperti alla circolazione)