Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto “sostegni-ter” introducendo nuove modifiche alle cessioni dei bonus edilizi, con l’obiettivo di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni economiche, scongiurare le false fatturazioni e il compimento di illeciti (riciclaggio di denaro).
Confartigianato è intervenuta chiedendo lo stralcio di alcuni articoli prima che il decreto fosse pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma non è stato accolto.
Infatti per effetto delle modifiche che vengono apportate all’articolo 121 e 122 del dl 34/2020, viene bloccata la possibilità di cedere i crediti dei bonus edilizi e i bonus emergenziali per un numero infinito di possibilità. Viene ammessa una sola cessione anche nell’ipotesi di sconto in fattura con la conseguenza che il fornitore, primo cessionario, non potrebbe cedere ulteriormente il credito.
La nuova misura prevede poi un periodo transitorio: tutti i crediti che al 7 febbraio 2022 sono già stati oggetto di sconto o cessione possono essere oggetto di un ulteriore cessione anche nei confronti delle banche, indipendentemente da quanti passaggi prima di quel momento siano stati effettuati.
Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la nullità dei contratti di cessione.
La Confederazione è nuovamente intervenuta chiedendo di consentire due cessioni e concederne di illimitate almeno nei confronti di soggetti istituzionali (banche, assicurazioni, intermediari finanziari iscritti negli appositi albi e posta). Inoltre ha chiesto di rimuovere il divieto, oggi previsto, di utilizzo, negli anni successivi, della quota di credito d’imposta non fruito, in compensazione, entro la fine dell’anno poiché il limite posto al numero di cessioni comporta la necessità di ripristinare una più ampia compensazione che le vecchie disposizioni sulle cessioni, antecedenti all’introduzione dell’art. 121, consentivano.
Enrico Bricca, presidente di Confartigianato Imprese Parma è critico sull’intervento: “Le continue modifiche della disciplina creano incertezza sul mercato con l’effetto di bloccare le operazioni, anche quelle che non presentano profili patologici. Inoltre, limitare a una sola cessione il trasferimento dei crediti potrebbe determinare un rallentamento delle operazioni di acquisto da parte degli operatori finanziari che sono prossimi al raggiungimento della loro capacità di assorbimento in compensazione dei crediti stessi”.