Lo scorso dicembre il Parlamento ha approvato la legge 215/2021 che ha apportate diverse modiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il provvedimento, probabilmente, costituisce il più rilevante intervento in materia di salute e sicurezza degli ultimi anni, dalla emanazione del cosiddetto “correttivo” del decreto legislativo n. 81/2008 – il Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro – (d. lgs. n. 106/2009).
Il provvedimento, sull’onda emotiva degli ultimi tragici infortuni sul lavoro, è stato adottato senza alcuna preventiva consultazione con le parti sociali, né sentendo il parere della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del Testo Unico Salute e Sicurezza. Oltre a ciò, le analisi e le valutazioni sugli infortuni sul lavoro hanno comunque evidenziato un costante aumento in regime d’appalto e subappalto riguardanti una nuova ondata di morti e di infortuni sul luogo di lavoro.
Al di là di tale considerazioni di carattere generale, giova anche ricordare come, per i motivi di cui sopra, l’impostazione voluta dal legislatore su queste modifiche sia pesantemente sbilanciata sulla componente repressiva e non, piuttosto, su quella della prevenzione o dell’incentivazione dei comportamenti corretti dal punto di vista della sicurezza.
Cercando di entrare nel merito, in estrema sintesi, possiamo individuare le seguenti aree di modifica normativa al d. lgs. 81/08:
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Obblighi non delegabili del datore di lavoro (art. 18):
nominare uno o più preposti per l’attività di vigilanza; viene precisato che i contratti individuali o collettivi nazionale di lavoro possono stabilire gli emolumenti spettanti ai preposti e che il preposto non può subire pregiudizio dallo svolgimento dell’attività di vigilanza.
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Funzioni del preposto (art. 19): viene introdotto il cosiddetto “obbligo di intervento” in caso lo stesso rilevi comportamenti “non conformi” alla sicurezza; laddove le indicazioni del preposto siano disattese, oppure rilevi deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro e condizioni di pericolo, lo stesso può interrompere le attività produttive.
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Regime di appalto/subappalto (art. 26): viene inserito l’obbligo del datore di lavoro appaltante, – in caso di appalto/subappalto – di individuare il personale con qualifica di preposto e comunicarne i riferimenti al committente.
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Formazione (art. 37):
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viene inserita la nuova definizione di “addestramento”, intesa come una “prova pratica” inerente alla valutazione della capacità del lavoratore di saper usare correttamente (e in sicurezza) macchinari, impianti, attrezzature, dispositivi etc.; di tale attività va tenuta traccia in un registro aziendale (che può essere anche informatizzato);
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Viene introdotto un obbligo, precedentemente non presente, di formazione e aggiornamento anche per i datori di lavoro (che non siano RSPP, ndr): la relativa regolamentazione va approvata, in Conferenza Stato Regioni, entro il 30 giugno 2022
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Viene sancito l’obbligo di formazione ed aggiornamento dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, esclusivamente in presenza e con cadenza tassativamente, almeno biennale (obbligo già in essere, in quanto efficace dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione)
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Organismi paritetici: viene stabilito che la comunicazione dei dati da parte degli organismi paritetici ad INAIL ed Ispettorato del Lavoro per finalità premiali e per indirizzare l’attività ispettiva (imprese aderenti, RLS, asseverazioni) debba avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy
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Sanzioni: (artt. 55 e 56):
Sono introdotte nuove fattispecie sanzionatorie in connessione coi nuovi obblighi per i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti.
Nello specifico vengono modificate le fattispecie di inadempienze che possono comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale (allegato I). Tale misura sanzionatoria non è più una facoltà dell’ispettore, ma un obbligo, che elimina ogni discrezionalità dell’ente accertatore.
Si procede alla sospensione per:
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mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
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mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione;
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mancata formazione E addestramento;
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mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
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mancata elaborazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza);
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mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
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mancanza di protezioni verso il vuoto;
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mancanza di armature di sostegno fatte salve le desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
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lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
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presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
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mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
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omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
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mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio die lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.
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Come è possibile vedere, alcune fattispecie sono sostanzialmente trasversali a qualunque tipo di attività, mentre altre sono estremamente specifiche di particolari settori.
Restano ancora molti dubbi interpretativi, nonostante siano già state emanate alcune prime circolari esplicative (ad esempio da parte dell’ispettorato del lavoro), ed è per questo che Confartigianato si è già mossa a livello nazionale per ottenere i chiarimenti necessari che vi trasmetteremo appena disponibili.
Info: ufficio ambiente e sicurezza, tel. 0521 219272