31 Dicembre 2021

Le novità in ambito lavoro apportate dalla legge di bilancio 2022 sono notevoli, ecco le principali:

MODIFICHE AL REGIME DI TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DAL PERIODO D’IMPOSTA 2022 (commi da 2 a 7)

La legge di bilancio 2022 introduce modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche.

In particolare, vengono riorganizzate le aliquote Irpef e gli scaglioni di reddito ed è rimodulata la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito prodotto. Viene, inoltre, modificata la disciplina del trattamento integrativo ed è disposta l’abrogazione dell’ulteriore detrazione. Tutte queste novità trovano applicazione dal periodo d’imposta 2022, dunque, già a partire dal mese di gennaio.

La riforma del regime di tassazione del reddito delle persone fisiche va necessariamente integrata con quanto disposto dal d.lgs n. 230/2021 che istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico, misura che, a partire da marzo 2022, andrà a sostituire le detrazioni per figli a carico.

Modificando l’art. 11, comma 1 del TUIR, riorganizzando le aliquote Irpef e gli scaglioni di reddito, nuove aliquote e scaglioni di reddito a decorrere dal periodo d’imposta 2022:

Scaglioni di reddito

Aliquota Irpef

fino a 15.000 euro

23%

oltre 15.000 e fino a 28.000 euro

25%

oltre 28.000 e fino a 50.000 euro

35%

Oltre 50.000 euro

43%

Modificando l’art. 13 del TUIR, rimodulando la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito prodotto con specifico riferimento ai:

    • Redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR

    • Redditi assimilati di cui al successivo art. 50, comma 1, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, le detrazioni sono così rimodulate:

Reddito complessivo

Detrazione spettante

Fino 15.000

1.880 euro (*)

Da 15.000 a 28.000

1910 + 1190 x 28000 -RC / 13000 (**)

Da 28.000 a 50.000

1910 x 50000 – RC / 22000 (**)

(*) L’ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a 1.380 euro se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

(**) La detrazione è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro, ma non a 35.000 euro.

Dal periodo d’imposta 2022, per i redditi di lavoro dipendenti e assimilati, rileviamo le seguenti modifiche:

il limite massimo reddituale per beneficiare delle altre detrazioni scende da 55.000 a 50.000 euro;

viene ampliata da 8.000 a 15.000 euro la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di 1.880 euro , fermo restando che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato;

per i redditi intermedi (compresi tra 15.000 e 50.000 euro) si assiste a un aumento significativo dell’importo teorico della detrazione:

per la fascia di reddito compresa tra 15.000 e 28.000 euro, la detrazione base sale da 978 a euro 1.910 euro e aumenta da 902 a 1.190 euro anche la maggiorazione potenziale della detrazione base che subisce il riproporzionamento all’aumentare del reddito per effetto del coefficiente risultante dal rapporto presente nella formula;

per la fascia di reddito superiore, compresa tra 28.000 e 50.000 euro, la detrazione potenziale base sale da 978 a 1.910 euro, fermo restando che il relativo valore effettivo subisce il riproporzionamento all’aumentare del reddito per effetto del coefficiente risultante dal rapporto presente nella formula;

è previsto un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito compresa tra 25.000 e 35.000 euro.

Detrazioni per figli a carico

Un discorso a parte meritano le detrazioni per figli a carico, non sono oggetto di modifica da parte della legge di bilancio, ma le modifiche arrivano dal d.lgs. 230/2021 che dispone l’istituzione, a decorrere da marzo 2022, dell’assegno unico e universale per i figli a carico, un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, sulla base della condizione economica del nucleo familiare (Isee), apporta inoltre, a decorrere dal medesimo periodo, l’abrogazione del comma 1-bis del medesimo articolo (che prevede, in presenza di almeno quattro figli a carico, una detrazione aggiuntiva su base annua di 1.200 euro).

Per gennaio e febbraio 2022, le detrazioni per figli a carico continueranno a essere riconosciute, in presenza dei requisiti previsti, secondo le regole dettate dall’art. 12 del TUIR e dovrà essere rapportato in dodicesimi limitatamente ai due mesi in questione.

Da marzo, le detrazioni per figli a carico troveranno applicazione con riferimento esclusivamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni.

Detrazioni per coniuge a carico

Non si rilevano modifiche per quanto concerne le detrazioni per coniuge a carico disciplinate dall’art. 12, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.

Detrazione per altri familiari a carico

Non si rilevano modifiche nemmeno per quanto concerne la detrazione per altri familiari a carico disciplinata dall’art. 12, comma 1, lettera d) del TUIR.

Modificando l’art. 1 del dl 3/2020 convertito in legge 21/2020, apporta novità alla disciplina del trattamento integrativo

La legge di bilancio interviene anche sul trattamento integrativo confermandolo, anche per il periodo d’imposta 2022, ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro per periodo d’imposta (anziché 28.000 euro come previsto per il 2020 e il 2021) e con imposta lorda, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento integrativo, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

L’importo annuo della misura rimane fissato in 1.200 euro da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.

La norma, riconosce il trattamento integrativo anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: il bonus 100 euro sarà calcolato come differenza tra imposta lorda e detrazioni spettanti, ma non potrà superare i 1.200 euro l’anno.

Abrogando l’art. 2 del medesimo decreto legge, disponendo la soppressione dell’ulteriore detrazione riconosciuta (solo per i periodi d’imposta 2020 e 2021) ai titolari di reddito complessivo superiore a euro 28.000 ma non a euro 40.000.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE LAVORATORI DA AZIENDE IN CRISI (comma 119)

La legge dispone un nuovo incentivo per le aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato, nel corso del 2022, lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (prevista dall’art. 1, comma 852, della l. 296/2006).

L’incentivo spettante è il medesimo previsto dall’art. 1, comma 10 della l. 178/2020 (under 36), quindi è quantificato nel 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a far data dall’assunzione del lavoratore, ovvero 48 mesi laddove l’assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Rispetto all’incentivo ex art. 1, comma 10 della l. 178/2020, non trova applicazione all’esonero in esame alcun limite anagrafico per i lavoratori, pertanto, l’esonero per l’assunzione di lavoratori provenienti da aziende in crisi spetta indipendentemente dall’età anagrafica degli stessi.

RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE (comma 121)

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per IVS a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”

Conseguentemente, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti con un retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro, beneficeranno di una riduzione dell’aliquota contributiva a loro carico nella misura di 0,8 punti percentuali.

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO (comma 134)

Il congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, viene reso strutturale con durata pari, rispettivamente, a 10 giorni e 1 giorno.

A partire dal 2021, per i figli nati/adottati/affidati il padre lavoratore dipendente ha diritto a:

  • un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni, da godere anche non continuativamente;

  • un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre e in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Entrambi sono utilizzabili nei primi 5 mesi decorrenti dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o dall’entrata in Italia del minore.

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico Inps pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità).

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI (comma 137)

In via sperimentale, per il 2022, viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

L’esonero contributivo opera, nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre, dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno a partire dalla data di rientro.

Ovviamente per applicare questa misura dovremo attendere le istruzioni da parte dell’Inps.

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